Dispensa dall'ufficio tutelare - Art. 351
L'Art. 351 c.c. dispensa dall'ufficio di tutore i Principi Reali, il Primo Ministro, i Cardinali, i Presidenti delle Camere e i Ministri. Possono rinunciare.
Sono dispensati dall'ufficio di tutore: 1) i Principi della Famiglia Reale, salve le disposizioni che regolano la tutela dei Principi della stessa Famiglia; 2) il Primo Ministro, Capo del Governo; 3) i membri del Sacro Collegio; 4) i Presidenti delle Assemblee legislative; 5) i Ministri Segretari di Stato. Le persone indicate nei numeri 2, 3, 4 e 5 possono far noto al giudice tutelare che non intendono valersi della dispensa.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo elenca le cariche pubbliche automaticamente esonerate dall'incarico di tutore, senza necessità di domanda. I tutori sono persone nominate dal giudice per prendersi cura di minori o incapaci. L'elenco comprende i Principi della Famiglia Reale, il Primo Ministro, i membri del Sacro Collegio (Cardinali), i Presidenti delle Assemblee legislative e i Ministri Segretari di Stato. Per i primi la dispensa è assoluta; per gli altri quattro gruppi è facoltativa: possono comunicare al giudice tutelare di non volerne usufruire e accettare l'incarico.
Quando si applica
- Un giudice tutelare cerca un tutore per un minore e il nome del Primo Ministro viene proposto: l'articolo lo esonera automaticamente.
- Un cardinale viene designato come tutore in un testamento: può invocare l'Art. 351 per rifiutare senza presentare domanda.
- Il Presidente della Camera dei Deputati viene chiamato come tutore da un parente: può scegliere di rinunciare alla dispensa e accettare l'incarico.
- Un Ministro viene nominato tutore dal tribunale: può far noto al giudice che intende avvalersi della dispensa.
- Un Principe della Famiglia Reale viene indicato come tutore: la dispensa è automatica e non può rinunciarvi.
Cosa questo articolo non dice
- L'articolo non riguarda l'esonero dall'ufficio di curatore o di amministratore di sostegno.
- Non si applica ai comuni cittadini che chiedono di essere esonerati dalla tutela per altri motivi.
- Non disciplina le cause di incapacità all'ufficio tutelare (quelle sono all'Art. 350).
- Non riguarda la dispensa su domanda per altri motivi personali (Art. 352).
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