Domanda di dispensa: Art. 353
Domanda di dispensa: presentata al giudice tutelare prima del giuramento, salvo cause sopravvenute. Il tutore resta fino a nuova nomina.
La domanda di dispensa per le cause indicate nell'articolo precedente deve essere presentata al giudice tutelare prima della prestazione del giuramento, salvo che la causa di dispensa sia sopravvenuta. Il tutore è tenuto ad assumere e a mantenere l'ufficio fino a quando la tutela non sia stata conferita ad altra persona.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 353 disciplina la procedura per chiedere la dispensa dall'ufficio di tutore. La domanda va presentata al giudice tutelare prima che il tutore presti giuramento. Se il motivo di dispensa si manifesta dopo il giuramento, la domanda può essere presentata successivamente. Il tutore è obbligato a rimanere in carica fino a quando un'altra persona non sia stata nominata al suo posto.
Quando si applica
- Un genitore nominato tutore per un minore, ma che ha un grave problema di salute e chiede di essere esonerato prima di giurare.
- Una persona designata tutore che scopre un conflitto di interessi dopo la nomina e presenta domanda di dispensa prima del giuramento.
- Un tutore già in carica che sviluppa una malattia imprevista dopo il giuramento e chiede la dispensa per causa sopravvenuta.
- Un tutore che si trasferisce all'estero e presenta domanda di dispensa prima del giuramento.
- Un tutore che rifiuta di giurare e, nel frattempo, resta in carica fino alla nomina del sostituto.
Cosa questo articolo non dice
- La dispensa automatica per incapacità fisica o morale (è regolata dall'art. 350).
- La possibilità di dimissioni unilaterali senza autorizzazione del giudice (non prevista: serve sempre una domanda).
- La nomina del tutore sostituto (regolata dall'art. 346).
- La revoca del tutore per inadempienza (diversa dalla dispensa su domanda).
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