Art. 373 Codice Civile

Conversione titoli al portatore del minore - Art. 373

Il tutore deve convertire in nominativi i titoli al portatore del minore, salvo che il giudice tutelare disponga il deposito in cauta custodia. Art. 373 c.c.

Testo ufficiale Art. 373 Codice Civile — Italia

Se nel patrimonio del minore si trovano titoli al portatore, il tutore deve farli convertire in nominativi, salvo che il giudice tutelare disponga che siano depositati in cauta custodia.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Il tutore, quando nel patrimonio del minore si trovano titoli al portatore (cioè titoli che appartengono a chi li possiede fisicamente), deve convertirli in titoli nominativi, cioè intestati al minore. L'unica alternativa è che il giudice tutelare ordini di depositarli in cauta custodia, di solito presso una banca.

Questa regola protegge il patrimonio del minore, evitando che i titoli al portatore, facilmente trasferibili, vadano smarriti o siano sottratti.

Quando si applica

  • Il tutore trova azioni al portatore nella cassaforte del minore; deve farle convertire in nominative.
  • Il giudice tutelare, su richiesta del tutore, autorizza il deposito in banca delle obbligazioni al portatore invece della conversione.
  • Il minore eredita titoli di Stato al portatore; il tutore deve provvedere alla conversione o chiedere il deposito.
  • Il tutore, senza richiedere il giudice, deposita i titoli in banca: non è conforme all'articolo, che richiede l'ordine del giudice per il deposito.

Cosa questo articolo non dice

  • L'articolo non stabilisce un termine entro cui il tutore deve convertire o depositare i titoli.
  • Non si applica a titoli già nominativi o ad altri beni del minore.
  • Non disciplina le conseguenze della mancata conversione; per la responsabilità del tutore si veda l'art. 382.
  • Non autorizza il tutore a vendere i titoli senza autorizzazione; la vendita è disciplinata dall'art. 376.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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