Art. 376 Codice Civile

Condizioni e modalità di vendita beni - Art. 376

Nell'autorizzare la vendita di beni del minore o tutelato, il giudice fissa incanto o trattativa privata, prezzo minimo e reimpiego della somma (Art. 376).

Testo ufficiale Art. 376 Codice Civile — Italia

Nell'autorizzare la vendita di beni, il giudice tutelare determina se debba farsi all'incanto o a trattative private, fissandone in ogni caso il prezzo minimo e stabilendo il modo di erogazione o di reimpiego del prezzo. (321)(322) COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149, COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197 . -------------- AGGIORNAMENTO (321) Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti". -------------- AGGIORNAMENTO (322) Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 , come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197 , ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Quando deve essere autorizzata la vendita di beni appartenenti a un soggetto sottoposto a tutela, la decisione sull'autorizzazione non si limita a un semplice permesso. Il provvedimento fissa anche le modalità concrete con cui la vendita deve svolgersi, stabilendo se la cessione debba avvenire mediante asta pubblica oppure attraverso trattativa privata.

Inoltre, il giudice determina sempre un prezzo minimo al di sotto del quale il bene non può essere alienato. Contestualmente, stabilisce la destinazione delle somme ricavate, definendo le modalità di erogazione o le forme di reimpiego dei capitali ottenuti per tutelare l'interesse del patrimonio gestito.

Quando si applica

  • Messa in vendita di un immobile di proprietà del minore con determinazione del prezzo minimo da parte del giudice tutelare
  • Vendita a trattativa privata di un bene mobile di valore appartenente a una persona sottoposta a tutela
  • Indicazione delle modalità di reimpiego del denaro ricavato dalla vendita di beni tutelati

Cosa questo articolo non dice

  • Autorizzazione preventiva ad alienare i beni del minore o tutelato, disciplinata dall'Art. 374
  • Validità e annullabilità degli atti compiuti senza le prescritte autorizzazioni, regolate dall'Art. 377
  • Divieti generali di acquisto posti direttamente a carico del tutore e del protutore, previsti dall'Art. 378

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