Art. 378 Codice Civile

Divieti per tutore e protutore - Art. 378

Tutore e protutore non possono acquistare beni del minore né prenderli in locazione senza autorizzazione. Gli atti sono annullabili, ma non su loro istanza.

Testo ufficiale Art. 378 Codice Civile — Italia

Il tutore e il protutore non possono, neppure all'asta pubblica, rendersi acquirenti direttamente o per iterposta persona dei beni e dei diritti del minore. Non possono prendere in locazione i beni del minore senza l'autorizzazione e le cautele fissate dal giudice tutelare. Gli atti compiuti in violazione di questi divieti possono essere annullati su istanza delle persone indicate dell'articolo precedente, ad eccezione del tutore e del protutore che li hanno compiuti. Il tutore e il protutore non possono neppure diventare cessionari di alcuna ragione o credito verso il minore.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo vieta al tutore e al protutore di comprare beni o diritti del minore, nemmeno all'asta pubblica e nemmeno attraverso una persona interposta. Non possono nemmeno prendere in affitto i beni del minore senza l'autorizzazione del giudice tutelare e le cautele che lui stabilisce. Infine, non possono diventare cessionari di nessun credito o ragione verso il minore.

Se violano questi divieti, gli atti compiuti possono essere annullati su richiesta delle persone indicate nell'articolo precedente (art. 377), ma il tutore e il protutore che li hanno fatti non possono chiedere l'annullamento.

Quando si applica

  • Un tutore partecipa a un'asta giudiziaria per comprare la casa del minore di cui è tutore.
  • Un protutore prende in affitto un appartamento del minore senza chiedere l'autorizzazione al giudice tutelare.
  • Il tutore incarica un amico di acquistare per suo conto l'auto del minore.
  • Il tutore compra da un creditore un debito che il minore ha verso di lui.
  • Un parente del minore scopre che il tutore ha locato i beni del minore senza cautele e chiede l'annullamento del contratto.

Cosa questo articolo non dice

  • L'articolo non vieta al tutore di vendere beni del minore (disciplinato dagli artt. 374-376).
  • Non vieta al tutore di compiere atti di ordinaria amministrazione senza autorizzazione (ammessi se non in conflitto).
  • Non rende gli atti automaticamente nulli: sono annullabili solo su istanza di persone legittimate.
  • Non si applica a curatori o amministratori di sostegno, ma solo a tutore e protutore.

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