Divieti per tutore e protutore - Art. 378
Tutore e protutore non possono acquistare beni del minore né prenderli in locazione senza autorizzazione. Gli atti sono annullabili, ma non su loro istanza.
Il tutore e il protutore non possono, neppure all'asta pubblica, rendersi acquirenti direttamente o per iterposta persona dei beni e dei diritti del minore. Non possono prendere in locazione i beni del minore senza l'autorizzazione e le cautele fissate dal giudice tutelare. Gli atti compiuti in violazione di questi divieti possono essere annullati su istanza delle persone indicate dell'articolo precedente, ad eccezione del tutore e del protutore che li hanno compiuti. Il tutore e il protutore non possono neppure diventare cessionari di alcuna ragione o credito verso il minore.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo vieta al tutore e al protutore di comprare beni o diritti del minore, nemmeno all'asta pubblica e nemmeno attraverso una persona interposta. Non possono nemmeno prendere in affitto i beni del minore senza l'autorizzazione del giudice tutelare e le cautele che lui stabilisce. Infine, non possono diventare cessionari di nessun credito o ragione verso il minore.
Se violano questi divieti, gli atti compiuti possono essere annullati su richiesta delle persone indicate nell'articolo precedente (art. 377), ma il tutore e il protutore che li hanno fatti non possono chiedere l'annullamento.
Quando si applica
- Un tutore partecipa a un'asta giudiziaria per comprare la casa del minore di cui è tutore.
- Un protutore prende in affitto un appartamento del minore senza chiedere l'autorizzazione al giudice tutelare.
- Il tutore incarica un amico di acquistare per suo conto l'auto del minore.
- Il tutore compra da un creditore un debito che il minore ha verso di lui.
- Un parente del minore scopre che il tutore ha locato i beni del minore senza cautele e chiede l'annullamento del contratto.
Cosa questo articolo non dice
- L'articolo non vieta al tutore di vendere beni del minore (disciplinato dagli artt. 374-376).
- Non vieta al tutore di compiere atti di ordinaria amministrazione senza autorizzazione (ammessi se non in conflitto).
- Non rende gli atti automaticamente nulli: sono annullabili solo su istanza di persone legittimate.
- Non si applica a curatori o amministratori di sostegno, ma solo a tutore e protutore.
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
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