Art. 383 Codice Civile

Esonero del tutore dall'ufficio - Art. 383

Art. 383 Codice Civile: il giudice tutelare può esonerare il tutore dall'ufficio se l'esercizio è soverchiamente gravoso ed esiste un sostituto idoneo.

Testo ufficiale Art. 383 Codice Civile — Italia

Il giudice tutelare può sempre esonerare il tutore dall'ufficio, qualora l'esercizio di esso sia al tutore soverchiamente gravoso e vi sia altra persona atta a sostituirlo.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 383 del Codice Civile disciplina l'esonero del tutore dall'ufficio. Il giudice tutelare può sollevare il tutore dai suoi compiti quando l'esercizio della tutela diventa troppo gravoso per lui e c'è un'altra persona adatta a sostituirlo. La decisione è discrezionale del giudice, che valuta le circostanze concrete. Non si tratta di una rinuncia automatica, ma di un provvedimento del tribunale.

Questa norma si applica ai tutori, non ad altri rappresentanti come i curatori dell'emancipato (art. 392). L'esonero per gravosità è diverso dalla rimozione per inadempienze gravi (art. 384). Il giudice deve accertare entrambe le condizioni: la gravosità eccessiva e l'esistenza di un sostituto idoneo.

Quando si applica

  • Un tutore si ammala gravemente e non riesce più a gestire gli affari del minore.
  • Un tutore si trasferisce in una città lontana, rendendo difficoltosa la gestione quotidiana.
  • Un tutore è sopraffatto dalla complessità del patrimonio del minore, con numerosi beni immobili e società.
  • Un tutore anziano trova le incombenze burocratiche della tutela eccessivamente pesanti.
  • Un tutore ha un conflitto di interessi che rende la gestione particolarmente gravosa.

Cosa questo articolo non dice

  • Non permette al tutore di dimettersi unilateralmente; serve un provvedimento del giudice.
  • Non si applica se non esiste un'altra persona idonea a sostituire il tutore.
  • Non copre i casi di negligenza o abuso del tutore, che sono disciplinati dall'art. 384 (rimozione).
  • Non riguarda i curatori dell'emancipato, per i quali si applica l'art. 392.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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