Rimozione e sospensione del tutore - Art. 384
Il giudice tutelare rimuove il tutore per negligenza, abuso, inettitudine, indegnità o insolvenza; deve sentirlo prima; sospende in urgenza. (Art. 384)
Il giudice tutelare può rimuovere dall'ufficio il tutore che si sia reso colpevole di negligenza o abbia abusato dei suoi poteri, o si sia dimostrato inetto nell'adempimento di essi, o sia divenuto immeritevole dell'ufficio per atti anche estranei alla tutela, ovvero sia divenuto insolvente. Il giudice non può rimuovere il tutore se non dopo averlo sentito o citato; può tuttavia sospenderlo dall'esercizio della tutela nei casi che non ammettono dilazione.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Il giudice tutelare è il magistrato preposto alla vigilanza sulle tutele. La rimozione è definitiva; la sospensione è provvisoria e serve nei casi urgenti.
Le cause di rimozione sono: negligenza (cura insufficiente o omessa), abuso dei poteri (uso dei beni del minore per sé), inettitudine (incapacità oggettiva di gestire la tutela), indegnità (comportamenti anche privati che rendono il tutore moralmente inidoneo) e insolvenza (incapacità di far fronte ai propri debiti). Il giudice deve sentire o citare il tutore prima di rimuoverlo; solo in urgenza può sospenderlo senza audizione.
Quando si applica
- Un tutore non presenta il rendiconto annuale al giudice.
- Un tutore utilizza i fondi del minore per acquisti personali.
- Un tutore viene dichiarato fallito.
- Un tutore commette un reato, anche non riguardante la tutela.
- Un tutore non sa compilare le pratiche fiscali per il minore.
Cosa questo articolo non dice
- La richiesta volontaria del tutore di essere esonerato (art. 383).
- L'autorizzazione del giudice per vendere beni del minore (art. 374).
- La responsabilità del tutore per danni (art. 382).
- Il rendiconto finale e la sua approvazione (art. 385).
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