Art. 386 Codice Civile

Approvazione del conto della tutela: Art. 386

Il giudice tutelare fa esaminare il conto finale della tutela agli interessati: senza rilievi o lacune lo approva, altrimenti decide l'autorità giudiziaria.

Testo ufficiale Art. 386 Codice Civile — Italia

Il giudice tutelare invita il protutore, il minore divenuto maggiore o emancipato, ovvero, secondo le circostanze, il nuovo rappresentante legale a esaminare il conto e a presentare le loro osservazioni. Se non vi sono osservazioni, il giudice che non trova nel conto irregolarità o lacune lo approva; in caso contrario nega l'approvazione. Qualora il conto non sia stato presentato o sia impugnata la decisione del giudice tutelare, provvede l'autorità giudiziaria nel contraddittorio degli interessati.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Questa norma disciplina la procedura di verifica e approvazione della resa dei conti al termine della gestione tutelare. Prima che il rendiconto diventi definitivo, il giudice tutelare sottopone la documentazione all'esame delle parti interessate, come il minore divenuto maggiorenne, l'emancipato, il protutore o un nuovo rappresentante legale.

L'esito della procedura dipende dalla presenza di osservazioni o difetti nel documento. In assenza di contestazioni da parte degli interessati e qualora non si riscontrino irregolarità o omissioni, il giudice tutelare approva il rendiconto. Se emergono contestazioni o anomalie, l'approvazione viene negata.

Nei casi in cui il rendiconto non sia stato affatto presentato o venga impugnata la decisione presa dal giudice tutelare, la competenza passa all'autorità giudiziaria ordinaria, che provvede nell'ambito di un procedimento in contraddittorio tra le parti.

Quando si applica

  • Un minore diventato maggiorenne viene invitato dal giudice a esaminare il rendiconto finanziario presentato dal tutore al termine dell'incarico.
  • Un nuovo rappresentante legale subentrato nella tutela analizza il conto finale redatto dal precedente tutore per presentare eventuali contestazioni.
  • Il protutore evidenzia al giudice tutelare irregolarità o documentazione mancante nella contabilità finale della tutela.
  • Il tutore non deposita il conto finale della propria gestione e gli interessati promuovono il giudizio davanti all'autorità giudiziaria.

Cosa questo articolo non dice

  • La redazione e presentazione materiale del conto finale della tutela (disciplinata dalle norme sul conto finale).
  • L'obbligo di tenuta della contabilità periodica durante l'esercizio della tutela.
  • Le azioni dirette a far valere la responsabilità civile del tutore per i danni causati dall'amministrazione.
  • Il termine di prescrizione per le azioni relative alla tutela dopo l'approvazione del conto.

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