Presentazione del conto finale del tutore - Art. 385
Il tutore che cessa deve fare immediatamente la consegna dei beni e presentare il conto finale entro due mesi, con possibilità di proroga dal giudice tutelare.
Il tutore che cessa dalle funzioni deve fare subito la consegna dei beni e deve presentare nel termine di due mesi il conto finale dell'amministrazione al giudice tutelare. Questi può concedere una proroga.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Il tutore è la persona incaricata di amministrare i beni di un minore o di un incapace (soggetto a tutela). Quando il suo ufficio termina, deve immediatamente restituire i beni e presentare al giudice tutelare il conto finale della sua amministrazione.
Il conto finale deve essere presentato entro due mesi dalla cessazione. Il giudice tutelare può concedere una proroga del termine. La consegna dei beni, invece, è obbligatoria senza ritardo.
Quando si applica
- Un minore diventa maggiorenne e il tutore deve consegnare i beni e presentare il conto finale.
- Il giudice tutelare rimuove il tutore per inadempienze e questi deve subito rendere conto.
- Il tutore presenta le sue dimissioni e deve rendere conto della gestione entro due mesi.
Cosa questo articolo non dice
- L'approvazione del conto finale (art. 386).
- La responsabilità del tutore per danni (art. 382).
- Le autorizzazioni per atti di straordinaria amministrazione (art. 374).
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