Prescrizione quinquennale azioni tutela - Art. 387
Le azioni tra minore e tutore relative alla tutela si prescrivono in 5 anni dalla maggiore età o morte del minore, eccezione per il residuo del conto finale.
Le azioni del minore contro il tutore e quelle del tutore contro il minore relative alla tutela si prescrivono in cinque anni dal compimento della maggiore età o dalla morte del minore. Se il tutore ha cessato dall'ufficio e ha presentato il conto prima della maggiore età o della morte del minore, il termine decorre dalla data del provvedimento col quale il giudice tutelare pronunzia sul conto stesso. Le disposizioni di quest'articolo non si applicano all'azione per il pagamento del residuo che risulta dal conto definitivo.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo fissa un termine di prescrizione di cinque anni per le azioni che il minore può proporre contro il tutore e per quelle del tutore contro il minore, purché riguardino la tutela (ad esempio, gestione dei beni, rendiconto, spese). Il termine inizia a decorrere dal giorno in cui il minore diventa maggiorenne o, se muore prima, dalla data della morte. Se il tutore ha già lasciato l'incarico e ha presentato il conto finale prima della maggiore età o della morte del minore, il termine parte dal provvedimento con cui il giudice tutelare approva quel conto. Esiste una eccezione importante: l'azione per ottenere il pagamento del residuo risultante dal conto definitivo non è soggetta a questa prescrizione, e quindi può essere esercitata anche dopo i cinque anni.
Quando si applica
- Un ragazzo, ora maggiorenne, chiede al suo ex tutore la restituzione di somme che il tutore aveva speso senza autorizzazione.
- Il tutore chiede al minore, divenuto maggiorenne, il rimborso di spese mediche urgenti sostenute durante la tutela, più di sei anni dopo la maggiore età.
- Dopo la morte del minore, i suoi eredi agiscono contro il tutore per ottenere il risarcimento dei danni causati da una cattiva amministrazione.
- Un tutore cessa l'ufficio e presenta il conto; il giudice lo approva con decreto; il minore, ormai maggiorenne, impugna il decreto dopo quattro anni dall'approvazione.
Cosa questo articolo non dice
- Azioni per fatti illeciti commessi dal tutore al di fuori dell'esercizio della tutela (es. un incidente stradale) – si prescrivono secondo le regole generali (art. 2947 c.c.).
- Richiesta di pagamento del residuo del conto finale, che è espressamente esclusa dalla prescrizione quinquennale.
- Azioni tra il minore e terzi (ad esempio, un fornitore) relative a contratti stipulati dal tutore – non rientrano in questo articolo.
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