Contabilità annuale del tutore - Art. 380
Il tutore deve tenere contabilità annuale e renderne conto al giudice tutelare; il giudice può farlo esaminare dal protutore e da parenti o affini del minore.
Il tutore deve tenere regolare contabilità della sua amministrazione e renderne conto ogni anno al giudice tutelare. Il giudice può sottoporre il conto annuale all'esame del protutore e di qualche prossimo parente o affine del minore.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Il tutore ha l'obbligo di tenere una contabilità regolare di tutta l'amministrazione dei beni del minore e di presentare ogni anno un rendiconto al giudice tutelare. Questo rendiconto deve essere completo e ordinato.
Il giudice tutelare può sottoporre il conto annuale all'esame del protutore e di qualche prossimo parente o affine del minore, per verificare la correttezza della gestione.
Quando si applica
- Un tutore che amministra un patrimonio immobiliare deve redigere ogni anno un bilancio con entrate e uscite.
- Il giudice tutelare riceve il rendiconto annuale e decide se farlo esaminare da un parente.
- La madre di un minore, nominata tutrice, deve conservare scontrini e fatture per giustificare le spese.
- Il protutore viene chiamato dal giudice per verificare la contabilità di un tutore sospettato di irregolarità.
Cosa questo articolo non dice
- La disposizione non riguarda il conto finale dopo la cessazione della tutela (art. 385).
- Non stabilisce un modello specifico di contabilità né un termine per la presentazione (oltre l'anno).
- Non attribuisce al giudice il potere di approvare o respingere il conto; l'approvazione è disciplinata dall'art. 386.
- Non si applica alla curatela dell'emancipato (art. 390).
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