Art. 388 Codice Civile

Divieto di accordi tra tutore e ex-minore - Art. 388

Art. 388 vieta accordi tra tutore e minore maggiorenne prima di un anno dal conto della tutela. L'accordo è annullabile su istanza del minore o eredi.

Testo ufficiale Art. 388 Codice Civile — Italia

Nessuna convenzione tra il tutore e il minore divenuto maggiore può aver luogo prima che sia decorso un anno dall'approvazione del conto della tutela. La convenzione può essere annullata su istanza del minore o dei suoi eredi o aventi causa.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Questa disposizione impedisce al tutore e all'ex minore, diventato maggiorenne, di stipulare qualsiasi accordo prima che sia trascorso un anno dall'approvazione del conto finale della tutela. Lo scopo è evitare che il tutore approfitti della sua posizione di influenza subito dopo la fine della gestione.

L'approvazione del conto è l'atto con cui il giudice o il consiglio di famiglia verifica la correttezza dell'amministrazione del tutore. Solo dopo un anno da quel momento le parti possono liberamente contrattare.

Se un accordo viene concluso prima del termine, l'ex minore (o i suoi eredi o aventi causa) può chiederne l'annullamento. L'annullamento non è automatico: deve essere richiesto.

Quando si applica

  • Il tutore vende all'ex minore un immobile di sua proprietà otto mesi dopo l'approvazione del conto.
  • L'ex tutore presta una somma di denaro al ex minore con un contratto di mutuo stipulato dieci mesi dopo l'approvazione.
  • Il tutore e l'ex minore costituiscono una società insieme undici mesi dopo l'approvazione del conto.
  • L'ex minore, spinto dal tutore, firma una transazione su un debito ereditario entro l'anno dall'approvazione.

Cosa questo articolo non dice

  • Non si applica agli accordi stipulati dopo un anno dall'approvazione del conto, anche se il rapporto di tutela è appena finito.
  • Non vieta gli accordi tra l'ex minore e terze persone, anche se suggeriti dal tutore.
  • Non riguarda gli atti compiuti dal tutore prima dell'approvazione del conto, che sono regolati da altri articoli (come l'art. 377).
  • Non copre i casi in cui il conto non è stato ancora approvato: il termine non inizia a decorrere.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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