Art. 411 Codice Civile

Norme per l'amministrazione di sostegno - Art. 411

Art. 411: norme applicabili all'amministratore di sostegno (artt. 349-353, 374-388, 596, 599, 779) e possibilità per il giudice di estendere limitazioni.

Testo ufficiale Art. 411 Codice Civile — Italia

Si applicano all'amministratore di sostegno, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli da 349 a 353 e da 374 a 388. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149 . All'amministratore di sostegno si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 596, 599 e 779. Sono in ogni caso valide le disposizioni testamentarie e le convenzioni in favore dell'amministratore di sostegno che sia parente entro il quarto grado del beneficiario, ovvero che sia coniuge o persona che sia stata chiamata alla funzione in quanto con lui stabilmente convivente. Il giudice tutelare, nel provvedimento con il quale nomina l'amministratore di sostegno, o successivamente, può disporre che determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti da disposizioni di legge per l'interdetto o l'inabilitato, si estendano al beneficiario dell'amministrazione di sostegno, avuto riguardo all'interesse del medesimo ed a quello tutelato dalle predette disposizioni. Il provvedimento è assunto con decreto motivato a seguito di ricorso che può essere presentato anche dal beneficiario direttamente.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 411 elenca le norme del codice civile che si applicano all'amministratore di sostegno, purché compatibili. Si tratta degli articoli da 349 a 353 e da 374 a 388 (che riguardano la tutela e la curatela) e degli articoli 596, 599 e 779 (in materia di testamenti, legati e donazioni). Inoltre, l'articolo stabilisce che sono valide le disposizioni testamentarie e le convenzioni fatte a favore dell'amministratore di sostegno se è parente entro il quarto grado del beneficiario, oppure è il coniuge o una persona che convive stabilmente con il beneficiario.

L'articolo dà anche al giudice tutelare il potere, nel decreto di nomina o successivamente, di estendere al beneficiario dell'amministrazione di sostegno determinati effetti, limitazioni o decadenze previsti dalla legge per l'interdetto o l'inabilitato. Il giudice deve valutare l'interesse del beneficiario e quello tutelato dalle norme sull'interdizione o inabilitazione. Il provvedimento è preso con decreto motivato su ricorso, che può essere presentato anche dal beneficiario stesso.

Quando si applica

  • Un amministratore di sostegno deve acquistare un immobile per conto del beneficiario: si applicano le norme degli artt. 374-388 che richiedono l'autorizzazione del giudice tutelare per gli atti di straordinaria amministrazione.
  • Il beneficiario nomina l'amministratore come erede nel testamento: la validità della disposizione è regolata dall'ultimo comma dell'art. 411, che la considera valida se l'amministratore è parente entro il quarto grado, coniuge o convivente stabile.
  • Il giudice tutelare ritiene che il beneficiario dell'amministrazione di sostegno non debba contrarre matrimonio senza consenso, come per l'interdetto: può estendere tale limitazione con decreto motivato ai sensi del penultimo comma.
  • L'amministratore di sostegno, che è cugino del beneficiario (parente di quarto grado), riceve una donazione: la donazione è valida perché rientra nell'eccezione prevista dall'articolo.
  • Si valuta se l'amministratore può compiere atti di ordinaria amministrazione senza autorizzazione: l'art. 411 richiama gli artt. 349-353, che disciplinano i poteri del tutore, applicabili se compatibili.

Cosa questo articolo non dice

  • L'articolo non disciplina la nomina dell'amministratore di sostegno, che è regolata dall'art. 404 e seguenti.
  • Non stabilisce i poteri specifici dell'amministratore di sostegno, che sono determinati dal giudice nel decreto di nomina (art. 405) e dagli effetti generali (art. 409).
  • Non regola la revoca dell'amministrazione di sostegno, che è oggetto dell'art. 413.
  • Non tratta degli atti compiuti in violazione di legge o delle disposizioni del giudice, che sono disciplinati dall'art. 412.

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