Norme per l'amministrazione di sostegno - Art. 411
Art. 411: norme applicabili all'amministratore di sostegno (artt. 349-353, 374-388, 596, 599, 779) e possibilità per il giudice di estendere limitazioni.
Si applicano all'amministratore di sostegno, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli da 349 a 353 e da 374 a 388. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149 . All'amministratore di sostegno si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 596, 599 e 779. Sono in ogni caso valide le disposizioni testamentarie e le convenzioni in favore dell'amministratore di sostegno che sia parente entro il quarto grado del beneficiario, ovvero che sia coniuge o persona che sia stata chiamata alla funzione in quanto con lui stabilmente convivente. Il giudice tutelare, nel provvedimento con il quale nomina l'amministratore di sostegno, o successivamente, può disporre che determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti da disposizioni di legge per l'interdetto o l'inabilitato, si estendano al beneficiario dell'amministrazione di sostegno, avuto riguardo all'interesse del medesimo ed a quello tutelato dalle predette disposizioni. Il provvedimento è assunto con decreto motivato a seguito di ricorso che può essere presentato anche dal beneficiario direttamente.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 411 elenca le norme del codice civile che si applicano all'amministratore di sostegno, purché compatibili. Si tratta degli articoli da 349 a 353 e da 374 a 388 (che riguardano la tutela e la curatela) e degli articoli 596, 599 e 779 (in materia di testamenti, legati e donazioni). Inoltre, l'articolo stabilisce che sono valide le disposizioni testamentarie e le convenzioni fatte a favore dell'amministratore di sostegno se è parente entro il quarto grado del beneficiario, oppure è il coniuge o una persona che convive stabilmente con il beneficiario.
L'articolo dà anche al giudice tutelare il potere, nel decreto di nomina o successivamente, di estendere al beneficiario dell'amministrazione di sostegno determinati effetti, limitazioni o decadenze previsti dalla legge per l'interdetto o l'inabilitato. Il giudice deve valutare l'interesse del beneficiario e quello tutelato dalle norme sull'interdizione o inabilitazione. Il provvedimento è preso con decreto motivato su ricorso, che può essere presentato anche dal beneficiario stesso.
Quando si applica
- Un amministratore di sostegno deve acquistare un immobile per conto del beneficiario: si applicano le norme degli artt. 374-388 che richiedono l'autorizzazione del giudice tutelare per gli atti di straordinaria amministrazione.
- Il beneficiario nomina l'amministratore come erede nel testamento: la validità della disposizione è regolata dall'ultimo comma dell'art. 411, che la considera valida se l'amministratore è parente entro il quarto grado, coniuge o convivente stabile.
- Il giudice tutelare ritiene che il beneficiario dell'amministrazione di sostegno non debba contrarre matrimonio senza consenso, come per l'interdetto: può estendere tale limitazione con decreto motivato ai sensi del penultimo comma.
- L'amministratore di sostegno, che è cugino del beneficiario (parente di quarto grado), riceve una donazione: la donazione è valida perché rientra nell'eccezione prevista dall'articolo.
- Si valuta se l'amministratore può compiere atti di ordinaria amministrazione senza autorizzazione: l'art. 411 richiama gli artt. 349-353, che disciplinano i poteri del tutore, applicabili se compatibili.
Cosa questo articolo non dice
- L'articolo non disciplina la nomina dell'amministratore di sostegno, che è regolata dall'art. 404 e seguenti.
- Non stabilisce i poteri specifici dell'amministratore di sostegno, che sono determinati dal giudice nel decreto di nomina (art. 405) e dagli effetti generali (art. 409).
- Non regola la revoca dell'amministrazione di sostegno, che è oggetto dell'art. 413.
- Non tratta degli atti compiuti in violazione di legge o delle disposizioni del giudice, che sono disciplinati dall'art. 412.
Articoli collegati
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.
Questa pagina riporta il testo dell'art. 411 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.