Annullamento atti del beneficiario e ADS - Art. 412
Gli atti compiuti violando la legge o il decreto sono annullabili. L'azione si prescrive in cinque anni dalla fine della misura.
Gli atti compiuti dall'amministratore di sostegno in violazione di disposizioni di legge, od in eccesso rispetto all'oggetto dell'incarico o ai poteri conferitigli dal giudice, possono essere annullati su istanza dell'amministratore di sostegno, del pubblico ministero, del beneficiario o dei suoi eredi ed aventi causa. Possono essere parimenti annullati su istanza dell'amministratore di sostegno, del beneficiario, o dei suoi eredi ed aventi causa, gli atti compiuti personalmente dal beneficiario in violazione delle disposizioni di legge o di quelle contenute nel decreto che istituisce l'amministrazione di sostegno. Le azioni relative si prescrivono nel termine di cinque anni. Il termine decorre dal momento in cui è cessato lo stato di sottoposizione all'amministrazione di sostegno.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Questa norma stabilisce la sanzione dell'annullabilità per i contratti o gli atti giuridici compiuti in violazione delle regole dell'amministrazione di sostegno. L'invalidità colpisce sia le operazioni effettuate dall'amministratore che travalicano i poteri attribuiti dal giudice, sia quelle compiute direttamente dal beneficiario quando non ne aveva la capacità.
Se l'amministratore di sostegno agisce oltre i limiti dell'incarico o contro norme imperative, l'atto può essere impugnato dall'amministratore stesso, dal pubblico ministero, dal beneficiario oppure dai suoi eredi o aventi causa. Se invece è il beneficiario a compiere un atto che il decreto di nomina gli vietava di compiere da solo, l'annullamento può essere richiesto dall'amministratore, dal beneficiario o dai suoi eredi.
L'azione legale per far annullare questi atti invalidi si estingue per prescrizione decorso il termine di cinque anni. Il calcolo di questi cinque anni non parte dalla data dell'atto, ma dal momento in cui cessa ufficialmente la misura dell'amministrazione di sostegno.
Quando si applica
- Un beneficiario vende autonomamente un immobile di sua proprietà nonostante il decreto del giudice riservasse la vendita al solo amministratore.
- L'amministratore di sostegno preleva e spende somme dal conto del beneficiario eccedendo i limiti fissati dal provvedimento del giudice.
- Un beneficiario stipula un contratto di finanziamento o un acquisto a rate senza l'assistenza dell'amministratore prevista nel decreto.
- Gli eredi del beneficiario chiedono l'annullamento di una donazione fatta dall'amministratore senza l'autorizzazione giudiziale prescritta.
Cosa questo articolo non dice
- I criteri per la scelta e la nomina dell'amministratore di sostegno, disciplinati dall'articolo 408.
- La determinazione di quali atti il beneficiario conserva la capacità di compiere da solo, previsti dall'articolo 409.
- Le procedure e i presupposti per chiedere la revoca della misura, regolati dall'articolo 413.
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