Inabilitazione: quando può essere disposta – Art. 415
Art. 415 C.C.: elenco delle persone inabilitabili: infermi di mente non gravi, prodighi, abusatori di alcol/stupefacenti, sordomuti/ciechi senza educazione.
Il maggiore di età infermo di mente, lo stato del quale non è talmente grave da far luogo all'interdizione, può essere inabilitato. Possono anche essere inabilitati coloro che, per prodigalità o per abuso abituale di bevande alcooliche o di stupefacenti, espongono sé o la loro famiglia a gravi pregiudizi economici. Possono infine essere inabilitati il sordomuto e il cieco dalla nascita o dalla prima infanzia, se non hanno ricevuto un'educazione sufficiente, salva l'applicazione dell'art. 414 quando risulta che essi sono del tutto incapaci di provvedere ai propri interessi. 146 -------------- AGGIORNAMENTO (146) La L. 9 gennaio 2004, n. 6 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Nel titolo XII del libro primo del codice civile , prima dell'articolo 414 sono inserite le seguenti parole: "Capo II. - Della interdizione, della inabilitazione e della incapacità naturale"."
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 415 del Codice Civile elenca le persone maggiorenni che possono essere dichiarate inabilitate, una condizione meno grave dell'interdizione. L'inabilitazione è disposta quando la persona, pur non essendo del tutto incapace di provvedere ai propri interessi, ha bisogno di assistenza per alcuni atti.
Rientrano in questa categoria: l'infermo di mente il cui stato non è così grave da richiedere l'interdizione; chi, per prodigalità o abuso abituale di alcol o stupefacenti, espone sé o la famiglia a gravi pregiudizi economici; infine, il sordomuto e il cieco dalla nascita o dalla prima infanzia che non hanno ricevuto un'educazione sufficiente. Per questi ultimi, se risultano del tutto incapaci di provvedere ai propri interessi, si applica invece l'articolo 414 sull'interdizione.
La legge 9 gennaio 2004, n. 6 ha collocato questa disciplina nel Capo II del Titolo XII, prima dell'articolo 414.
Quando si applica
- Una persona con lieve deficit cognitivo che riesce a gestire la vita quotidiana ma non comprendere atti di straordinaria amministrazione.
- Un adulto che sperpera denaro in gioco d'azzardo mettendo a rischio il sostentamento della famiglia.
- Un soggetto affetto da alcolismo cronico che spende gran parte del reddito in bevande alcoliche, trascurando i bisogni dei figli.
- Un sordomuto dalla nascita che non ha frequentato scuole speciali e non sa leggere né scrivere, quindi incapace di firmare contratti.
- Un cieco dalla prima infanzia che non ha ricevuto educazione e non può amministrare il proprio patrimonio.
Cosa questo articolo non dice
- L'interdizione totale per persone gravemente inferme di mente (art. 414).
- L'amministrazione di sostegno per persone con disabilità lieve (artt. 404-413).
- L'inabilitazione di minorenni (art. 416 disciplina l'inabilitazione nell'ultimo anno di minore età).
- La semplice incapacità naturale senza provvedimento giudiziale.
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