Art. 421 Codice Civile

Decorrenza effetti interdizione e inabilitazione - Art.421

L'interdizione e l'inabilitazione decorrono dal giorno della pubblicazione della sentenza, salvo l'art. 416 (interdizione nell'ultimo anno di minore età).

Testo ufficiale Art. 421 Codice Civile — Italia

L'interdizione e l'inabilitazione producono i loro effetti dal giorno della pubblicazione della sentenza, salvo il caso previsto dall'art. 416. 146 -------------- AGGIORNAMENTO (146) La L. 9 gennaio 2004, n. 6 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Nel titolo XII del libro primo del codice civile , prima dell'articolo 414 sono inserite le seguenti parole: "Capo II. - Della interdizione, della inabilitazione e della incapacità naturale"."

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo stabilisce che l'interdizione e l'inabilitazione iniziano a produrre effetti dal giorno in cui la sentenza viene pubblicata. La pubblicazione avviene secondo le norme processuali.

L'unica eccezione è prevista dall'articolo 416, che riguarda l'ipotesi in cui l'interdizione o l'inabilitazione viene pronunciata durante l'ultimo anno di minore età: in quel caso gli effetti decorrono dal giorno in cui il minore diventa maggiorenne, non dalla pubblicazione.

Quando si applica

  • Un giudice dichiara l'interdizione di una persona affetta da grave infermità mentale; gli effetti decorrono dalla pubblicazione della sentenza.
  • Un minore viene interdetto durante l'ultimo anno di minore età; gli effetti decorrono dal giorno in cui diventa maggiorenne.
  • Una persona viene inabilitata per prodigalità; gli effetti partono dal giorno della pubblicazione.
  • Atti compiuti dall'interdetto o dall'inabilitato prima della pubblicazione della sentenza rimangono validi, perché la sentenza non ha ancora effetto.

Cosa questo articolo non dice

  • Non disciplina gli atti compiuti dall'interdetto o dall'inabilitato dopo la pubblicazione (regolati dall'art. 427).
  • Non stabilisce i presupposti per l'interdizione o l'inabilitazione (artt. 414 e 415).
  • Non regola la revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione (art. 429).
  • Non si applica all'amministrazione di sostegno (artt. 411-413).

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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