Decorrenza effetti interdizione e inabilitazione - Art.421
L'interdizione e l'inabilitazione decorrono dal giorno della pubblicazione della sentenza, salvo l'art. 416 (interdizione nell'ultimo anno di minore età).
L'interdizione e l'inabilitazione producono i loro effetti dal giorno della pubblicazione della sentenza, salvo il caso previsto dall'art. 416. 146 -------------- AGGIORNAMENTO (146) La L. 9 gennaio 2004, n. 6 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Nel titolo XII del libro primo del codice civile , prima dell'articolo 414 sono inserite le seguenti parole: "Capo II. - Della interdizione, della inabilitazione e della incapacità naturale"."
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo stabilisce che l'interdizione e l'inabilitazione iniziano a produrre effetti dal giorno in cui la sentenza viene pubblicata. La pubblicazione avviene secondo le norme processuali.
L'unica eccezione è prevista dall'articolo 416, che riguarda l'ipotesi in cui l'interdizione o l'inabilitazione viene pronunciata durante l'ultimo anno di minore età: in quel caso gli effetti decorrono dal giorno in cui il minore diventa maggiorenne, non dalla pubblicazione.
Quando si applica
- Un giudice dichiara l'interdizione di una persona affetta da grave infermità mentale; gli effetti decorrono dalla pubblicazione della sentenza.
- Un minore viene interdetto durante l'ultimo anno di minore età; gli effetti decorrono dal giorno in cui diventa maggiorenne.
- Una persona viene inabilitata per prodigalità; gli effetti partono dal giorno della pubblicazione.
- Atti compiuti dall'interdetto o dall'inabilitato prima della pubblicazione della sentenza rimangono validi, perché la sentenza non ha ancora effetto.
Cosa questo articolo non dice
- Non disciplina gli atti compiuti dall'interdetto o dall'inabilitato dopo la pubblicazione (regolati dall'art. 427).
- Non stabilisce i presupposti per l'interdizione o l'inabilitazione (artt. 414 e 415).
- Non regola la revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione (art. 429).
- Non si applica all'amministrazione di sostegno (artt. 411-413).
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
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