Art. 427 Codice Civile

Validita' atti di interdetto e inabilitato Art. 427

Regola l'annullabilita' degli atti compiuti da interdetti o inabilitati e i casi in cui il giudice puo' autorizzare l'esecuzione di taluni atti in autonomia.

Testo ufficiale Art. 427 Codice Civile — Italia

Nella sentenza che pronuncia l'interdizione o l'inabilitazione, o in successivi provvedimenti dell'autorità giudiziaria, può stabilirsi che taluni atti di ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall'interdetto senza l'intervento ovvero con l'assistenza del tutore, o che taluni atti eccedenti l'ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall'inabilitato senza l'assistenza del curatore . Gli atti compiuti dall'interdetto dopo la sentenza di interdizione possono essere annullati su istanza del tutore, dell'interdetto o dei suoi eredi o aventi causa. Sono del pari annullabili gli atti compiuti dall'interdetto dopo la nomina del tutore provvisorio, qualora alla nomina segua la sentenza d'interdizione. Possono essere annullati su istanza dell'inabilitato o dei suoi eredi o aventi causa gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione fatti dall'inabilitato, senza l'osservanza delle prescritte formalità, dopo la sentenza di inabilitazione o dopo la nomina del curatore provvisorio, qualora alla nomina sia seguita l'inabilitazione. Per gli atti compiuti dall'interdetto prima della sentenza d'interdizione o prima della nomina del tutore provvisorio si applicano le disposizioni dell'articolo seguente.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

La norma disciplina la stabilita' giuridica degli atti posti in essere dalle persone interdette o inabilitate. Di regola, gli atti compiuti dall'interdetto dopo la sentenza o la nomina del tutore provvisorio sono annullabili. Allo stesso modo, sono annullabili gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti dall'inabilitato senza le prescritte formalita' dopo la sentenza o la nomina del curatore provvisorio.

Il giudice puo' tuttavia disporre, nella sentenza o con successivi provvedimenti, che taluni atti di ordinaria amministrazione siano compiuti dall'interdetto da solo o con l'assistenza del tutore, o che taluni atti straordinari siano compiuti dall'inabilitato senza l'assistenza del curatore.

L'azione di annullamento puo' essere proposta dal tutore, dall'interdetto o dall'inabilitato, oppure dai loro eredi o aventi causa. Per gli atti compiuti dall'interdetto prima della sentenza o della nomina del tutore provvisorio trova applicazione la disciplina dell'articolo seguente.

Quando si applica

  • Un contratto di compravendita stipulato da un inabilitato senza l'assistenza del curatore dopo la sentenza
  • L'acquisto di un bene effettuato dall'interdetto successivamente alla nomina del tutore provvisorio
  • Il compimento in autonomia della spesa di ordinaria amministrazione da parte dell'interdetto espressamente autorizzato dal giudice
  • La stipula di un finanziamento da parte dell'inabilitato senza le formalita' prescritte dopo la nomina del curatore provvisorio

Cosa questo articolo non dice

  • Gli atti compiuti dall'interdetto prima della sentenza d'interdizione o della nomina del tutore provvisorio, disciplinati dall'articolo seguente
  • Gli atti compiuti da soggetti non interdetti ne' inabilitati ma temporaneamente privi di capacita' d'intendere o di volere
  • Le modalita' di presentazione dell'istanza iniziale per ottenere la pronuncia di interdizione o inabilitazione

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