Art. 422 Codice Civile

Cessazione del tutore e curatore provvisorio - Art. 422

Art. 422 c.c.: il giudice può mantenere il tutore o curatore provvisorio in carica dopo il rigetto dell'istanza fino al passaggio in giudicato.

Testo ufficiale Art. 422 Codice Civile — Italia

Nella sentenza che rigetta l'istanza d'interdizione o d'inabilitazione, può disporsi che il tutore o il curatore provvisorio rimanga in ufficio fino a che la sentenza non sia passata in giudicato. 146 -------------- AGGIORNAMENTO (146) La L. 9 gennaio 2004, n. 6 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Nel titolo XII del libro primo del codice civile , prima dell'articolo 414 sono inserite le seguenti parole: "Capo II. - Della interdizione, della inabilitazione e della incapacità naturale"."

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

La sentenza che respinge la domanda di interdizione o inabilitazione può disporre che il tutore o curatore provvisorio resti in carica fino a quando la sentenza non diventa definitiva, cioè passa in giudicato. Ciò significa che il giudice ha la facoltà – non l'obbligo – di prolungare l'ufficio provvisorio nonostante il rigetto.

Il passaggio in giudicato si verifica quando non sono più possibili impugnazioni ordinarie (appello, ricorso per cassazione). Fino a quel momento, il tutore o curatore provvisorio continua a svolgere le sue funzioni, se il giudice lo ha disposto espressamente.

La norma si applica solo in caso di rigetto dell'istanza; se l'interdizione o inabilitazione viene accolta, cessano le disposizioni provvisorie e subentra la disciplina della tutela o curatela definitiva.

Quando si applica

  • Un familiare presenta istanza di interdizione per un congiunto anziano. Il tribunale rigetta l'istanza ma, nella stessa sentenza, ordina che il tutore provvisorio continui ad amministrare i beni fino al passaggio in giudicato.
  • Nel corso di un procedimento di inabilitazione, il giudice nomina un curatore provvisorio. Dopo aver respinto la domanda di inabilitazione, il giudice dispone che il curatore rimanga in carica fino alla scadenza dei termini per l'appello.
  • Il giudice rigetta l'istanza di interdizione, ma ritiene necessaria la continuità della protezione: decide quindi che il tutore provvisorio resti in ufficio fino a quando la sentenza non sia definitiva.
  • Una persona è sottoposta a tutela provvisoria in attesa della decisione sull'interdizione. La sentenza di rigetto viene emessa, ma il giudice, per evitare un vuoto di tutela, mantiene il tutore in carica fino al passaggio in giudicato.
  • Il curatore provvisorio, dopo il rigetto dell'istanza di inabilitazione, continua a rappresentare la persona protetta perché il giudice lo ha disposto espressamente nella sentenza.

Cosa questo articolo non dice

  • La situazione in cui l'istanza di interdizione o inabilitazione viene accolta: in tal caso si applicano le norme sulla tutela o curatela definitiva (artt. 424 e seguenti).
  • L'ipotesi in cui il tutore o curatore provvisorio cessa automaticamente con il rigetto: la norma dà al giudice il potere discrezionale di farlo rimanere, non prevede la cessazione automatica.
  • La revoca dell'interdizione o inabilitazione già dichiarata: è disciplinata dall'art. 429.
  • L'amministrazione di sostegno: le norme relative sono agli artt. 412 e 413, non all'art. 422.

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