Art. 437 Codice Civile

Obbligo del donatario di prestare alimenti - Art. 437

Il donatario è tenuto a prestare gli alimenti al donante con precedenza, tranne per donazioni in riguardo di matrimonio o rimuneratorie.

Testo ufficiale Art. 437 Codice Civile — Italia

Il donatario è tenuto, con precedenza su ogni altro obbligato, a prestare gli alimenti al donante, a meno che si tratti di donazione fatta in riguardo di un matrimonio o di una donazione rimuneratoria.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Chi riceve una donazione (donatario) ha l'obbligo di prestare gli alimenti a chi ha donato (donante), prima di ogni altra persona che sia tenuta agli alimenti per legge. Questo obbligo non si applica se la donazione è stata fatta in occasione di un matrimonio o come riconoscimento per servizi resi (donazione rimuneratoria). Gli alimenti comprendono quanto necessario per vivere, ma l'articolo non ne fissa la misura, che è regolata dall'art. 438.

Quando si applica

  • Un anziano dona un appartamento al nipote e poi cade in difficoltà economiche: il nipote, come donatario, deve provvedere agli alimenti del nonno prima di altri parenti.
  • Una coppia dona un terreno al figlio in occasione delle sue nozze: il figlio non è tenuto agli alimenti verso i genitori per questa donazione, perché è fatta in riguardo di matrimonio.
  • Un professionista riceve un'auto come ringraziamento per aver gestito gratuitamente un affare: se il donante cade in bisogno, il professionista non è obbligato agli alimenti perché è donazione rimuneratoria.
  • Una persona dona una somma a un amico; poi l'amico, come donatario, è chiamato a prestare alimenti al donante con precedenza su altri obbligati come i figli.

Cosa questo articolo non dice

  • L'articolo non stabilisce l'importo degli alimenti (misura), che è regolato dall'art. 438.
  • Non si applica alle donazioni tra coniugi in regime di comunione legale (disciplina separata).
  • Non riguarda l'obbligo del donante verso il donatario, ma solo il contrario.
  • Non disciplina la cessazione dell'obbligo, che è regolata dall'art. 440.

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