Cessazione, riduzione e aumento degli alimenti - Art. 440
Art. 440 cc: cessazione, riduzione o aumento degli alimenti per mutate condizioni, condotta disordinata o obbligato anteriore capace.
Se dopo l'assegnazione degli alimenti mutano le condizioni economiche di chi li somministra o di chi li riceve, l'autorità giudiziaria provvede per la cessazione, la riduzione o l'aumento, secondo le circostanze. Gli alimenti possono pure essere ridotti per la condotta disordinata o riprovevole dell'alimentato. Se, dopo assegnati gli alimenti, consta che uno degli obbligati di grado anteriore è in condizione di poterli somministrare, l'autorità giudiziaria non può liberare l'obbligato di grado posteriore se non quando abbia imposto all'obbligato di grado anteriore di somministrare gli alimenti.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 440 del Codice Civile regola i casi in cui gli alimenti già assegnati possono essere modificati dal giudice. Se cambiano le condizioni economiche di chi paga o di chi riceve, il giudice può far cessare, ridurre o aumentare l'assegno. Inoltre, gli alimenti possono essere ridotti se l'alimentato tiene una condotta disordinata o riprovevole.
La norma affronta anche il caso in cui, dopo l'assegnazione, si scopra che una persona obbligata in grado anteriore (ad esempio un figlio, secondo l'ordine dell'art. 433) è in grado di somministrare gli alimenti. In tal caso, il giudice non può liberare l'obbligato di grado posteriore (es. un nonno) senza prima aver imposto l'obbligo a quello anteriore.
Quando si applica
- Un padre perde il lavoro e chiede la riduzione dell'assegno alimentare per il figlio.
- Il figlio che riceve gli alimenti trova un'occupazione ben retribuita, e il padre chiede la cessazione dell'obbligo.
- L'alimentato adotta una condotta dissoluta (abuso di alcol) e il giudice riduce l'importo.
- Dopo l'assegnazione, emerge che la madre (obbligata di grado anteriore) può pagare, e il giudice impone a lei l'obbligo prima di liberare il nonno.
Cosa questo articolo non dice
- L'articolo 440 non stabilisce l'importo degli alimenti (disciplinato dagli artt. 438 e 439).
- Non tratta la cessazione dell'obbligo per morte dell'obbligato (art. 448) o per decadenza della responsabilità genitoriale (art. 448-bis).
- Non si applica agli assegni di divorzio o separazione, regolati dalla legge sullo scioglimento del matrimonio.
- Non riguarda i termini di decorrenza degli alimenti (art. 445) o la possibilità di un assegno provvisorio (art. 446).
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