Art. 445 Codice Civile

Decorrenza degli alimenti - Art. 445

Gli alimenti sono dovuti dal giorno della domanda giudiziale o dalla costituzione in mora, purché seguita dalla domanda entro sei mesi. Art. 445 c.c.

Testo ufficiale Art. 445 Codice Civile — Italia

Gli alimenti sono dovuti dal giorno della domanda giudiziale o dal giorno della costituzione in mora dell'obbligato, quando questa costituzione sia entro sei mesi seguita dalla domanda giudiziale.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 445 stabilisce da quando l'obbligato deve pagare gli alimenti. Non basta che sussista il bisogno: serve una richiesta formale.

Il termine iniziale è il giorno in cui l'avente diritto presenta una domanda giudiziale (cioè avvia un processo). In alternativa, se l'avente diritto costituisce in mora l'obbligato con un atto formale e poi, entro sei mesi, presenta la domanda giudiziale, gli alimenti decorrono dal giorno della costituzione in mora.

Se la domanda giudiziale non viene presentata entro sei mesi dalla costituzione in mora, la decorrenza retroagisce solo al momento della domanda, non alla mora.

Quando si applica

  • Una persona senza mezzi cita in giudizio il parente obbligato: gli alimenti sono dovuti dal giorno della citazione.
  • Un creditore mette in mora il debitore con lettera raccomandata, poi entro sei mesi deposita il ricorso: gli alimenti decorrono dalla data della lettera.
  • Se la domanda giudiziale è presentata senza una precedente costituzione in mora, la decorrenza è dalla data della domanda stessa.
  • La costituzione in mora non è seguita da domanda giudiziale entro sei mesi: la decorrenza resta quella della domanda, non della mora.

Cosa questo articolo non dice

  • L'articolo non dice quando l'obbligo alimentare nasce in generale, ma solo il momento da cui è esigibile.
  • Non stabilisce l'importo degli alimenti né la loro durata (questo è regolato dagli articoli 438 e 440).
  • Non si applica se la richiesta è informale: un semplice sollecito verbale non è una costituzione in mora valida.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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