Non ripetibilità dell'assegno alimentare - Art. 444
L'assegno alimentare già corrisposto secondo le modalità stabilite non può essere richiesto di nuovo, a prescindere dall'uso che l'alimentando ne ha fatto.
L'assegno alimentare prestato secondo le modalità stabilite non può essere nuovamente richiesto, qualunque uso l'alimentando ne abbia fatto.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 444 del codice civile stabilisce che, una volta che l'assegno alimentare è stato pagato secondo le modalità previste, il beneficiario non può richiederlo nuovamente, indipendentemente da come ha utilizzato la somma ricevuta. La prestazione alimentare già adempiuta si considera definitiva e non può essere ripetuta.
Il termine "alimentando" indica colui che riceve gli alimenti. La norma si applica a qualsiasi forma di assegno alimentare, purché corrisposto secondo le modalità stabilite (ad esempio, importo e periodicità fissati dalla legge o dal giudice).
Quando si applica
- Un figlio maggiorenne che ha ricevuto l'assegno mensile dal padre come stabilito, e poi chiede un altro pagamento per lo stesso mese sostenendo di aver speso male i soldi.
- Un ex coniuge che ha ricevuto l'assegno di mantenimento secondo le modalità previste, e successivamente richiede un ulteriore assegno per lo stesso periodo.
- Un genitore che ha versato l'assegno per il mantenimento del figlio e il figlio tenta di ottenere un altro versamento per lo stesso periodo adducendo un uso diverso.
- Un fratello obbligato agli alimenti che ha pagato l'assegno come stabilito e il fratello beneficiario cerca di chiedere di nuovo la stessa somma.
Cosa questo articolo non dice
- La norma non stabilisce l'importo dell'assegno alimentare (che è determinato dall'art. 438).
- Non disciplina la cessazione, la riduzione o l'aumento dell'assegno (art. 440).
- Non riguarda il modo di somministrazione degli alimenti (art. 443).
- Non si applica alla decorrenza dell'obbligo (art. 445).
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