Art. 444 Codice Civile

Non ripetibilità dell'assegno alimentare - Art. 444

L'assegno alimentare già corrisposto secondo le modalità stabilite non può essere richiesto di nuovo, a prescindere dall'uso che l'alimentando ne ha fatto.

Testo ufficiale Art. 444 Codice Civile — Italia

L'assegno alimentare prestato secondo le modalità stabilite non può essere nuovamente richiesto, qualunque uso l'alimentando ne abbia fatto.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 444 del codice civile stabilisce che, una volta che l'assegno alimentare è stato pagato secondo le modalità previste, il beneficiario non può richiederlo nuovamente, indipendentemente da come ha utilizzato la somma ricevuta. La prestazione alimentare già adempiuta si considera definitiva e non può essere ripetuta.

Il termine "alimentando" indica colui che riceve gli alimenti. La norma si applica a qualsiasi forma di assegno alimentare, purché corrisposto secondo le modalità stabilite (ad esempio, importo e periodicità fissati dalla legge o dal giudice).

Quando si applica

  • Un figlio maggiorenne che ha ricevuto l'assegno mensile dal padre come stabilito, e poi chiede un altro pagamento per lo stesso mese sostenendo di aver speso male i soldi.
  • Un ex coniuge che ha ricevuto l'assegno di mantenimento secondo le modalità previste, e successivamente richiede un ulteriore assegno per lo stesso periodo.
  • Un genitore che ha versato l'assegno per il mantenimento del figlio e il figlio tenta di ottenere un altro versamento per lo stesso periodo adducendo un uso diverso.
  • Un fratello obbligato agli alimenti che ha pagato l'assegno come stabilito e il fratello beneficiario cerca di chiedere di nuovo la stessa somma.

Cosa questo articolo non dice

  • La norma non stabilisce l'importo dell'assegno alimentare (che è determinato dall'art. 438).
  • Non disciplina la cessazione, la riduzione o l'aumento dell'assegno (art. 440).
  • Non riguarda il modo di somministrazione degli alimenti (art. 443).
  • Non si applica alla decorrenza dell'obbligo (art. 445).

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