Assegno provvisorio di alimenti: Art. 446
In attesa della decisione finale sugli alimenti, il presidente del tribunale può ordinare un assegno provvisorio a carico di un obbligato.
Finché non sono determinati definitivamente il modo e la misura degli alimenti, il presidente del tribunale può, sentita l'altra parte, ordinare un assegno in via provvisoria ponendolo, nel caso di concorso di più obbligati, a carico anche di uno solo di essi, salvo il regresso verso gli altri.(111) 112a ------------------ AGGIORNAMENTO (111) Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall' articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254 , fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3." ------------------ AGGIORNAMENTO (112a) Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 , come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Quando si richiede in giudizio la somministrazione degli alimenti, la procedura ordinaria per stabilire l'importo e le modalità definitive può richiedere del tempo. Per evitare che chi versa in stato di bisogno rimanga privo del sostegno necessario durante la causa, questa norma consente di ottenere subito un provvedimento temporaneo.
Il presidente del tribunale, dopo aver ascoltato l'altra parte, può ordinare il versamento di un assegno in via provvisoria. Qualora vi siano più soggetti tenuti per legge a versare gli alimenti, la somma provvisoria può essere posta temporaneamente a carico anche di uno solo di essi, garantendo a quest'ultimo la possibilità di rivalersi in seguito sugli altri coobbligati.
Quando si applica
- Un genitore anziano e privo di reddito che richiede gli alimenti ai figli e necessita subito di un contributo urgente per le spese mediche fondamentali.
- Un parente indigente che agisce in giudizio contro più obbligati e ottiene la somma provvisoria a carico del solo parente economicamente più solerte.
- Una persona in stato di bisogno che attende la quantificazione definitiva del credito alimentare durante il processo ordinario.
Cosa questo articolo non dice
- La determinazione definitiva dell'importo o della forma degli alimenti, stabilita con la decisione finale di merito.
- L'assegno di mantenimento dovuto al coniuge o ai figli nei procedimenti di separazione o divorzio.
- La decorrenza generale dell'obbligo alimentare a partire dalla presentazione della domanda giudiziale.
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Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
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