Vietata cessione e compensazione alimentare - Art. 447
L'articolo 447 del Codice Civile vieta la cessione del credito alimentare e impedisce all'obbligato di opporre compensazione, anche per prestazioni arretrate.
Il credito alimentare non può essere ceduto. L'obbligato agli alimenti non può opporre all'altra parte la compensazione, neppure quando si tratta di prestazioni arretrate.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Il credito alimentare (il diritto a ricevere gli alimenti) non può essere ceduto a un'altra persona. Chi ha diritto agli alimenti non può trasferire questo credito, ad esempio per ottenere un prestito o per donarlo.
Chi è obbligato a versare gli alimenti non può rifiutare il pagamento sostenendo di avere a sua volta un credito verso l'avente diritto. Questo divieto vale anche per le rate arretrate, cioè per gli importi già scaduti e non pagati.
Quando si applica
- Un genitore che riceve gli alimenti per il figlio tenta di cedere quel diritto a una banca in cambio di un finanziamento.
- L'obbligato agli alimenti smette di pagare perché sostiene che l'avente diritto gli deve dei soldi per un prestito personale.
- L'obbligato cerca di compensare gli alimenti arretrati con un danno che l'avente diritto avrebbe causato alla sua auto.
- Il titolare del credito alimentare dona il proprio diritto a un familiare, tentando di trasferirlo.
Cosa questo articolo non dice
- L'importo degli alimenti dovuti (disciplinato dagli articoli 438 e 439).
- La cessazione dell'obbligo alimentare (regolata dagli articoli 440 e 448).
- La possibilità che le parti concordino volontariamente una compensazione (non prevista da questo articolo).
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