Scegliere tra legato e quota riservata: Art. 551
Il legittimario che riceve un legato in sostituzione della legittima può rinunziarvi per chiedere la legittima o conseguirlo perdendo il supplemento.
Se a un legittimario è lasciato un legato in sostituzione della legittima, egli può rinunziare al legato e chiedere la legittima. Se preferisce di conseguire il legato, perde il diritto di chiedere un supplemento, nel caso che il valore del legato sia inferiore a quello della legittima, e non acquista la qualità di erede. Questa disposizione non si applica quando il testatore ha espressamente attribuito al legittimario la facoltà di chiedere il supplemento. Il legato in sostituzione della legittima grava sulla porzione indisponibile. Se però il valore del legato eccede quello della legittima spettante al legittimario, per l'eccedenza il legato grava sulla disponibile.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Quando una persona dispone dei propri beni per testamento, i familiari stretti aventi diritto a una quota di riserva possono ricevere un bene determinato al posto della loro quota di legittima. Chi riceve questo lascito specifico si trova di fronte alla scelta se accettarlo oppure rinunziarvi.
Se sceglie di conseguire il bene legato, perde il diritto di chiedere un supplemento qualora il valore del bene sia inferiore alla quota di legittima spettante, e non acquista la qualità di erede. Questa perdita del diritto al supplemento non opera se il testatore ha attribuito espressamente la facoltà di chiedere la differenza.
Se invece il legittimario intende ottenere l'intera quota riservata dalla legge, deve rinunziare al legato. Il legato accettato grava in primo luogo sulla porzione indisponibile del patrimonio e, se il suo valore supera la legittima spettante, l'eccedenza grava sulla porzione disponibile.
Quando si applica
- Un testatore lascia al figlio un singolo immobile dichiarando che sostituisce la quota riservata, ma il bene ha un valore inferiore a tale quota.
- Il coniuge superstite incassa un legato sostitutivo e gli eredi contestano la sua pretesa di chiedere un'ulteriore somma a titolo di supplemento.
- Un legittimario rinunzia al legato attribuitogli in sostituzione della legittima per poter agire contro le disposizioni testamentarie e ottenere la quota spettante.
- Il testatore inserisce una clausola che attribuisce un legato sostitutivo concedendo espressamente al legittimario di pretendere la differenza sul valore della legittima.
Cosa questo articolo non dice
- I legati attribuiti in conto di legittima, nei quali l'erede può trattenere il bene e chiedere l'integrazione della quota, disciplinati dall'articolo 552.
- Il divieto generale di imporre pesi o condizioni sulla quota dei legittimari, previsto dall'articolo 549.
- Il calcolo e la quantificazione esatta delle quote di riserva spettanti ai singoli familiari, regolati dagli articoli 540 e 542.
Articoli collegati
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.
Questa pagina riporta il testo dell'art. 551 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.