Rinunzia eredità impugnata per violenza o dolo – Art. 526
Impugnazione della rinunzia all'eredità per violenza o dolo si prescrive in cinque anni dalla cessazione della violenza o della scoperta del dolo (Art. 526).
La rinunzia all'eredità si può impugnare solo se è l'effetto di violenza o di dolo. L'azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui è cessata la violenza o è stato scoperto il dolo.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 526 del Codice Civile stabilisce che la rinuncia all'eredità può essere impugnata solo se è stata determinata da violenza (minacce, coercizione) o da dolo (inganno, raggiro). Non è sufficiente un errore, un vizio del consenso diverso o una semplice pressione economica.
L'azione per impugnare la rinuncia deve essere proposta entro un termine di cinque anni. Il termine decorre dal giorno in cui è cessata la violenza, se questa è stata il vizio, oppure dal giorno in cui l'erede ha scoperto l'inganno, se il vizio è stato il dolo.
Questa disposizione è una eccezione alla regola generale che la rinuncia all'eredità è irrevocabile. Altre possibili impugnazioni (come quella dei creditori ai sensi dell'articolo 524) sono disciplinate separatamente.
Quando si applica
- Un erede rinuncia all'eredità dopo essere stato minacciato di ritorsioni da un altro parente.
- Un erede viene indotto a rinunciare con false promesse sulla consistenza del patrimonio ereditario.
- Un erede scopre, dopo la rinuncia, che il testamento era falso e che la rinuncia è stata ottenuta con dolo.
- Un erede viene costretto a firmare la dichiarazione di rinuncia sotto violenza fisica o psicologica.
Cosa questo articolo non dice
- L'impugnazione per errore (ad esempio, aver rinunciato senza conoscere l'esistenza di un testamento) non è prevista dall'articolo 526.
- La semplice pressione morale o economica, senza violenza o dolo, non è sufficiente per impugnare la rinuncia.
- L'articolo 526 non si applica alla rinuncia a un legato (lasciato a titolo particolare), ma solo alla rinuncia all'eredità in senso proprio.
- La prescrizione di cinque anni non si applica se l'erede ha accettato l'eredità e poi vuole impugnare l'accettazione per vizi del consenso (casi coperti da altre norme).
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