Art. 549 Codice Civile

Divieto di pesi/condizioni su quota legittimari - Art. 549

L'art. 549 c.c. proibisce al testatore di apporre pesi o condizioni alla quota di legittima, salvo quanto disposto dal Titolo IV.

Testo ufficiale Art. 549 Codice Civile — Italia

Il testatore non può imporre pesi o condizioni sulla quota spettante ai legittimari, salva l'applicazione delle norme contenute nel titolo IV di questo libro.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

Leggi questo articolo sulla fonte ufficiale →

Cosa dice, in parole semplici

I legittimari hanno diritto a una quota del patrimonio del defunto che la legge riserva loro (la legittima). L'art. 549 impedisce al testatore di gravare tale quota con pesi (ad esempio un usufrutto) o condizioni (ad esempio un termine o una condizione sospensiva). In pratica, se il testatore lascia a un legittimario la sua quota ma vi aggiunge un onere, l'onere è nullo.

L'eccezione riguarda le norme del Titolo IV del libro delle successioni, che in alcuni casi consentono di imporre limitazioni – per esempio l'art. 550 sul lascito eccedente la porzione disponibile o l'art. 551 sul legato in sostituzione di legittima. La disposizione opera a tutela dell'intangibilità della legittima.

Quando si applica

  • Il testatore impone al figlio legittimario di non vendere l'immobile ricevuto in legittima per dieci anni.
  • Il testatore lascia al coniuge la quota di legittima ma subordina il diritto a condizione che il coniuge non si risposi.
  • Il testatore attribuisce ai legittimari la quota di riserva gravata da un usufrutto vitalizio a favore di un terzo.
  • Il testatore include nella quota di legittima un legato di cosa altrui, condizionando la validità della quota.

Cosa questo articolo non dice

  • Impedire al testatore di disporre liberamente della quota disponibile (la parte non riservata) – non è regolato dall'art. 549.
  • Vietare clausole di inalienabilità sui beni ereditari in generale – queste sono regolate da altri articoli del codice civile.
  • Riguardare le successioni legittime (senza testamento) – l'articolo si applica solo alle successioni testamentarie.
  • Impedire al legittimario di rinunciare alla legittima – la rinuncia è disciplinata diversamente.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.

È con

Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.

Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.

Questa pagina riporta il testo dell'art. 549 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.

← Tutti gli articoli del Codice Civile