Art. 550 Codice Civile

Scelta dei legittimari per lasciti eccedenti - Art. 550

L'art. 550 c.c. regola la scelta dei legittimari per usufrutto, rendita o nuda proprietà eccedente la disponibile: eseguire o abbandonare la disponibile.

Testo ufficiale Art. 550 Codice Civile — Italia

Quando il testatore dispone di un usufrutto o di una rendita vitalizia il cui reddito eccede quello della porzione disponibile, i legittimari, ai quali è stata assegnata la nuda proprietà della disponibile o di parte di essa, hanno la scelta o di eseguire tale disposizione o di abbandonare la nuda proprietà della porzione disponibile. Nel secondo caso il legatario, conseguendo la disponibile abbandonata, non acquista la qualità di erede. La stessa scelta spetta ai legittimari quando il testatore ha disposto della nuda proprietà di una parte eccedente la disponibile. Se i legittimari sono più, occorre l'accordo di tutti perché la disposizione testamentaria abbia esecuzione. Le stesse norme si applicano anche se dell'usufrutto, della rendita o della nuda proprietà è stato disposto con donazione.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 550 si applica quando il testatore lascia un usufrutto, una rendita vitalizia o la nuda proprietà di un bene il cui valore (o reddito) supera la porzione di patrimonio che poteva liberamente disporre (porzione disponibile). I legittimari, cioè gli eredi a cui la legge riserva una quota, hanno due opzioni: eseguire la disposizione testamentaria oppure abbandonare la nuda proprietà della porzione disponibile.

Se scelgono di abbandonare, il legatario (la persona a favore della quale è stato disposto il lascito) ottiene la porzione disponibile, ma non diventa erede: non subentra nei debiti ereditari né acquista la qualità di erede. La stessa regola vale anche per donazioni di usufrutto, rendita o nuda proprietà che eccedano la disponibile.

Se i legittimari sono più di uno, devono essere tutti d'accordo perché la disposizione testamentaria abbia esecuzione. In mancanza di accordo, la disposizione non può essere attuata.

Quando si applica

  • Un testatore lascia l'usufrutto di una villa a un amico, ma il valore dell'usufrutto supera la porzione disponibile: i figli legittimari possono decidere se eseguire il lascito o abbandonare la nuda proprietà della disponibile.
  • Un testatore dona la nuda proprietà di un appartamento a un nipote, ma il valore della donazione eccede la disponibile: i legittimari possono scegliere di abbandonare la nuda proprietà della disponibile.
  • Un testatore dispone una rendita vitalizia a favore di un ex convivente, il cui reddito annuo supera il reddito della porzione disponibile: i legittimari hanno la scelta tra eseguire la disposizione o abbandonare la nuda proprietà.
  • Più legittimari (ad esempio tre figli) devono essere tutti d'accordo per eseguire il lascito eccedente; se uno solo non è d'accordo, la disposizione non può essere attuata.
  • Il legatario che riceve la porzione disponibile abbandonata dai legittimari non diventa erede, quindi non è tenuto a pagare i debiti ereditari oltre il valore ricevuto.

Cosa questo articolo non dice

  • L'articolo non si applica ai legati di beni diversi da usufrutto, rendita vitalizia o nuda proprietà (ad esempio un legato di denaro o di un immobile in piena proprietà).
  • Non riguarda i casi in cui il valore del lascito non supera la porzione disponibile: in tali situazioni il legittimario non ha diritto di scelta.
  • Non disciplina la riduzione delle disposizioni testamentarie eccedenti: la riduzione è regolata dagli articoli 554 e seguenti.
  • Non si applica se il legittimario non ha ricevuto la nuda proprietà della porzione disponibile o di parte di essa; la scelta è condizionata a tale assegnazione.

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