Art. 577 Codice Civile

Successione del figlio naturale all'ascendente - Art. 577

L'art. 577 disciplina la successione del figlio naturale all'ascendente legittimo immediato del genitore. L'articolo è stato dichiarato incostituzionale.

Testo ufficiale Art. 577 Codice Civile — Italia

Il figlio naturale succede all'ascendente legittimo immediato del suo genitore che non può o non vuole accettare l'eredità, se l'ascendente non lascia né coniuge, né discendenti o ascendenti, né fratelli o sorelle o loro discendenti, né altri parenti legittimi entro il terzo grado.(15) 40 ------------- AGGIORNAMENTO (15) La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 14 aprile 1969, n. 79 (in G.U. 1a s.s. 23/04/1969, n. 105), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo. --------------- AGGIORNAMENTO (40) La L. 19 maggio 1975, n. 151 , ha disposto (con l'art. 184, comma 1) che "I capi I e II del titolo II del libro II del codice civile sono unificati, con la seguente intitolazione: DELLA SUCCESSIONE DEI PARENTI".

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 577 del Codice Civile regolava la successione del figlio naturale rispetto all'ascendente legittimo immediato del proprio genitore. La norma prevedeva il subentro nella successione solo quando il genitore non voleva o non poteva accettare l'eredità e in mancanza di altri parenti legittimi entro il terzo grado.

La Corte Costituzionale, con la sentenza numero 79 del 1969, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questa disposizione. Successivamente, la legge 151 del 1975 ha riformato il diritto di famiglia e unificato la disciplina della successione dei parenti.

Quando si applica

  • Un figlio nato fuori del matrimonio che richiede l'eredità dell'ascendente legittimo immediato del proprio genitore quando quest'ultimo non può o non vuole accettare.
  • La successione verso l'ascendente legittimo immediato in assenza di coniuge, discendenti o parenti legittimi entro il terzo grado.
  • L'apertura della successione dell'ascendente immediato in seguito alla rinuncia all'eredità da parte del genitore.

Cosa questo articolo non dice

  • La successione generale tra figli e genitori, disciplinata dall'articolo 566.
  • La successione dei figli adottivi, regolata dall'articolo 567.
  • I diritti al mantenimento o all'assegno vitalizio per i figli non riconoscibili, previsti dall'articolo 580.

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