Art. 736 Codice Civile

Consegna dei documenti della divisione Art. 736

A chi spettano i documenti d'archivio e i titoli dei beni dopo la divisione ereditaria secondo l'Art. 736 del Codice Civile e come scegliere il depositario.

Testo ufficiale Art. 736 Codice Civile — Italia

Compiuta la divisione, si devono rimettere a ciascuno dei condividenti i documenti relativi ai beni e diritti particolarmente loro assegnati. I documenti di una proprietà che è stata divisa rimangono a quello che ne ha la parte maggiore, con l'obbligo di comunicarli agli altri condividenti che vi hanno interesse, ogni qualvolta se ne faccia richiesta. Gli stessi documenti, se la proprietà è divisa in parti eguali, e quelli comuni all'intera eredità si consegnano alla persona scelta a tal fine da tutti gli interessati, la quale ha obbligo di comunicarli a ciascuno di essi, a ogni loro domanda. Se vi è contrasto nella scelta, la persona è determinata con decreto dal giudice di pace del luogo dell'aperta successione, su ricorso di alcuno degli interessati, sentiti gli altri.(111) (112a) 273 300 341 -------------- AGGIORNAMENTO (111) Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall' articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254 , fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3." -------------- AGGIORNAMENTO (112a) Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3." -------------- AGGIORNAMENTO (273) Il D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116 ha disposto (con l'art. 32, comma 5) che "A decorrere dal 31 ottobre 2021 ai procedimenti civili contenziosi, di volontaria giurisdizione e di espropriazione forzata introdotti dinanzi al giudice di pace a norma dell'articolo 27 si applicano le disposizioni, anche regolamentari, in materia di processo civile telematico per i procedimenti di competenza del tribunale vigenti alla medesima data. Per i procedimenti di cui all'articolo 27, comma 1, lettera a), numero 1, lettera c), numero 2), e comma 3, lettera d), capoverso «Art. 60-bis», e lettera e), la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dal 31 ottobre 2025". ------------ AGGIORNAMENTO (300) Il D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116 , come modificato dal D.L. 30 dicembre 2019, n. 162 , convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8 , ha disposto (con l'art. 32, comma 3) che la modifica di cui al secondo comma del presente articolo entra in vigore il 31 ottobre 2025. --------------- AGGIORNAMENTO (341) Il D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116 , come modificato dal D.L. 8 agosto 2025, n. 117 , convertito con modificazioni dalla L. 3 ottobre 2025, n. 148 , ha disposto (con l'art. 32, comma 3) che la modifica di cui al secondo comma del presente articolo entra in vigore il 31 ottobre 2026.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Compiuta la divisione ereditaria, i documenti relativi ai singoli beni spettano all'erede a cui il bene viene assegnato. Se un bene viene diviso tra più persone, l'originale dei documenti resta al condividente che riceve la quota maggiore, con l'obbligo di esibirli o comunicarli agli altri su richiesta.

Quando le quote sono eguali oppure i documenti riguardano l'intera massa ereditaria, le parti consegnano le carte a una persona scelta di comune accordo. In caso di disaccordo sulla scelta del depositario, la decisione viene presa dal giudice di pace del luogo di apertura della successione.

Quando si applica

  • Un erede riceve la quota maggioritaria di un fabbricato diviso e ne trattiene i rogiti originari, dovendoli mostrare agli altri fratelli su richiesta.
  • Tutti gli eredi ricevono quote eguali di un terreno e devono accordarsi per individuare il soggetto presso cui depositare i titoli di proprietà.
  • I condividenti non trovano un accordo su chi debba custodire i documenti dell'intera eredità e presentano ricorso al giudice di pace.

Cosa questo articolo non dice

  • La stima dei beni e le norme sulla formazione delle porzioni ereditarie.
  • I conguagli in denaro dovuti tra eredi per pareggiare le quote.
  • Il diritto di prelazione spettante ai coeredi in caso di vendita della quota.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.

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