Perdita del diritto di impugnare la divisione – Art. 768
Coerede che aliena la porzione dopo scoperto dolo o cessata violenza non può impugnare la divisione, salvo per beni deteriorabili o di valore minimo (art. 768).
Il coerede che ha alienato la sua porzione o una parte di essa non è più ammesso a impugnare la divisione per dolo o violenza, se l'alienazione è seguita quando il dolo era stato scoperto o la violenza era cessata. Il coerede non perde il diritto di proporre l'impugnazione, se la vendita è limitata a oggetti di facile deterioramento o di valore minimo in rapporto alla quota.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo stabilisce che il coerede il quale ha alienato la propria quota ereditaria dopo aver scoperto il dolo o dopo che la violenza è cessata non può più impugnare la divisione per quei vizi. Si tratta di una preclusione alla possibilità di far valere il vizio del consenso originario.
L'unica eccezione riguarda le alienazioni limitate a beni facilmente deteriorabili o di valore minimo rispetto alla quota: in quel caso il coerede conserva il diritto di impugnare.
Quando si applica
- Tizio scopre che Caio lo ha indotto con dolo ad accettare una divisione iniqua; dopo la scoperta vende la sua quota a un estraneo e poi tenta di impugnare la divisione: l'art. 768 glielo impedisce.
- Mevia subisce violenza da un coerede per accettare una divisione; cessata la violenza, vende una parte della quota e successivamente cerca di impugnare la divisione per violenza: l'art. 768 blocca l'impugnazione.
- Un coerede vende solo un oggetto di facile deterioramento (es. una partita di frutta) dopo aver scoperto il dolo: in questo caso può ancora impugnare la divisione perché rientra nell'eccezione.
- Un coerede vende un bene di valore minimo (ad esempio una penna di scarso valore) dopo cessata la violenza: conserva il diritto di impugnare.
Cosa questo articolo non dice
- Non riguarda l'impugnazione della divisione per errore (errore non è menzionato dall'articolo).
- Non si applica se l'alienazione avviene prima della scoperta del dolo o della cessazione della violenza; in tal caso il coerede può ancora impugnare.
- Non regola i casi in cui il coerede non ha alienato nulla: allora può impugnare liberamente se sussistono dolo o violenza.
- Non si occupa della vendita della quota a un altro coerede, disciplinata dall'art. 765.
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