Revoca e riduzione delle liberalità indirette - Art. 809
L'art. 809 estende revocazione per ingratitudine e sopravvenienza di figli e riduzione ai legittimari alle liberalità diverse dalla donazione art. 769.
Le liberalità, anche se risultano da atti diversi da quelli previsti dall'art. 769, sono soggette alle stesse norme che regolano la revocazione delle donazioni per causa d'ingratitudine e per sopravvenienza di figli, nonché a quelle sulla riduzione delle donazioni per integrare la quota dovuta ai legittimari. Questa disposizione non si applica alle liberalità previste dal secondo comma dell'art. 770 e a quelle che a norma dell'art. 742 non sono soggette a collazione.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Gli atti che arricchiscono una persona senza costituire una donazione formale, definiti liberalità indirette, restano soggetti ad alcune regole fondamentali delle donazioni. In particolare, si applicano la revocazione per ingratitudine, la revocazione per sopravvenienza di figli e l'azione di riduzione per integrare la quota spettante ai legittimari.
Questo significa che chi beneficia di un'attribuzione patrimoniale gratuita realizzata tramite contratti diversi dalla donazione tipica regolata dall'art. 769 può subire la revoca dell'atto o la riduzione se l'attribuzione lesiona i diritti riservati ai legittimari o se si verificano i presupposti di ingratitudine o sopravvenienza di figli.
Restano escluse da queste regole le liberalità previste dal secondo comma dell'art. 770 e le spese che a norma dell'art. 742 non sono soggette a collazione, come quelle di mantenimento o di educazione.
Quando si applica
- Un genitore paga l'acquisto di un immobile intestandolo direttamente al figlio.
- Un creditore rinuncia spontaneamente al proprio credito per arricchire il debitore.
- Un soggetto trasferisce un bene a prezzo irrisorio per effettuare una liberalità.
Cosa questo articolo non dice
- I compensi o i regali fatti in occasione di servizi resi, previsti dall'art. 770.
- Le spese ordinarie sostenute per il mantenimento o l'istruzione secondo l'art. 742.
- La nullità della donazione informale priva dei requisiti di forma prescritti dalla legge.
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