Distinzione tra frutti naturali e civili - Art. 820
L'art. 820 definisce i frutti naturali come prodotti diretti della cosa e i frutti civili come il corrispettivo economico ricavato dal godimento altrui.
Sono frutti naturali quelli che provengono direttamente dalla cosa, vi concorra o no l'opera dell'uomo, come i prodotti agricoli, la legna, i parti degli animali, i prodotti delle miniere, cave e torbiere. Finché non avviene la separazione, i frutti formano parte della cosa. Si può tuttavia disporre di essi come di cosa mobile futura. Sono frutti civili quelli che si ritraggono dalla cosa come corrispettivo del godimento che altri ne abbia. Tali sono gli interessi dei capitali, i canoni enfiteutici, le rendite vitalizie e ogni altra rendita, il corrispettivo delle locazioni.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Questa norma stabilisce la distinzione giuridica tra due categorie di beni derivati: i frutti naturali e i frutti civili.
I frutti naturali sono i prodotti materiali che provengono direttamente da una cosa madre, con o senza il lavoro dell'uomo, come i prodotti dei campi, la legna, i nati dagli animali o i minerali estratti. Fino al momento della separazione dalla cosa madre, questi frutti sono considerati parte integrante del bene principale, ma possono comunque formare oggetto di contratti come beni mobili futuri.
I frutti civili sono invece i guadagni economici che si ricavano concedendo ad altri l'utilizzo o il godimento di un proprio bene. Rientrano in questa categoria i canoni di locazione di un immobile, gli interessi maturati sui capitali presi in prestito e i corrispettivi delle rendite.
Quando si applica
- La raccolta e la vendita delle mele prodotte da un frutteto o del legname ricavato da un bosco.
- La vendita anticipata del futuro raccolto agricolo prima del momento della mietitura.
- L'incasso del canone mensile dovuto dall'inquilino per la locazione di un appartamento.
- La maturazione degli interessi su una somma di denaro concessa in mutuo a terzi.
Cosa questo articolo non dice
- Il momento esatto e le regole con cui si acquista la proprietà dei frutti, disciplinati dall'Art. 821.
- La qualificazione giuridica generale di cosa e di bene, regolata dall'Art. 810.
- Il regime delle pertinenze e delle cose destinate in modo durevole al servizio di un'altra, disciplinato dagli Artt. 817 e 818.
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
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