Art. 819 Codice Civile

Tutela dei diritti di terzi sulle pertinenze Art. 819

I diritti preesistenti dei terzi sulla pertinenza non vengono meno. Sui beni immobili sono opponibili ai terzi in buona fede solo con scrittura a data certa.

Testo ufficiale Art. 819 Codice Civile — Italia

La destinazione di una cosa al servizio o all'ornamento di un'altra non pregiudica i diritti preesistenti su di essa a favore dei terzi. Tali diritti non possono essere opposti ai terzi di buona fede se non risultano da scrittura avente data certa anteriore, quando la cosa principale è un bene immobile o un bene mobile iscritto in pubblici registri.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Quando un bene viene destinato al servizio o all'ornamento di un altro bene principale, la sua destinazione a pertinenza non cancella i diritti che altre persone vantavano già su di esso. Se un terzo possedeva un diritto sulla cosa prima che questa venisse adibita a pertinenza, quel diritto rimane valido.

Tuttavia, quando il bene principale è un immobile o un mobile iscritto in pubblici registri, sorge un'esigenza di tutela per chi acquista. L'acquirente di buona fede, che ignora l'esistenza di diritti altrui sulla pertinenza, è protetto: i diritti preesistenti dei terzi non gli possono essere opposti, a meno che non risultino da un atto scritto avente data certa anteriore alla destinazione.

La norma bilancia così la tutela della proprietà preesistente sulla pertinenza con la protezione dell'affidamento degli acquirenti di buona fede del bene principale.

Quando si applica

  • Un proprietario installa su un immobile un impianto preso in locazione finanziaria da una società terza.
  • Un agricoltore colloca sul proprio fondo un macchinario agricolo preso in comodato d'uso da un vicino.
  • Un soggetto unisce come arredo a una villa un dipinto di valore preso in prestito da una galleria d'arte.
  • Un proprietario di un'imbarcazione installa a bordo uno strumento di navigazione appartenente a un terzo.

Cosa questo articolo non dice

  • L'acquisto a non domino e gli effetti del possesso di buona fede delle pertinenze mobiliari non iscritte in pubblici registri.
  • La definizione generale di pertinenza e i presupposti per la creazione del vincolo pertinenziale.
  • L'estensione automatica degli atti di disposizione del bene principale alle pertinenze in assenza di diritti di terzi.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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