Passaggio da demanio a patrimonio Art. 829
L'articolo 829 stabilisce la pubblicità del passaggio di beni dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato, delle province e dei comuni.
Il passaggio dei beni dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato dev'essere dichiarato dall'autorità amministrativa. Dell'atto deve essere dato annunzio nella Gazzetta Ufficiale del Regno. Per quanto riguarda i beni delle provincie e dei comuni, il provvedimento che dichiara il passaggio al patrimonio dev'essere pubblicato nei modi stabiliti per i regolamenti comunali e provinciali.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
La norma disciplina il procedimento formale attraverso cui un bene cessa di far parte del demanio pubblico per entrare nel patrimonio dello Stato o degli enti territoriali.
Perché la sdemanializzazione sia valida e conoscibile, l'autorità amministrativa deve emanare un'apposita dichiarazione. Per i beni statali l'atto deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, mentre per i beni comunali e provinciali si applicano le forme di pubblicazione previste per i regolamenti dell'ente.
Quando si applica
- Un immobile statale perde la sua destinazione pubblica e viene trasferito al patrimonio con pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
- Un Comune dichiara il passaggio di un terreno stradale non più utilizzato dal demanio al patrimonio disponibile dell'ente.
- Una Provincia declassifica un bene demaniale e ne rende noto il passaggio al patrimonio mediante pubblicazione nell'albo pretorio o secondo le forme regolamentari.
Cosa questo articolo non dice
- L'alienazione diretta a privati di beni demaniali senza previo atto di sdemanializzazione, esclusa dall'articolo 823.
- La gestione e la disciplina dei beni patrimoniali dopo il passaggio, regolate dall'articolo 828.
- L'individuazione iniziale delle categorie di beni soggetti al regime demaniale, prevista dagli articoli 822 e 824.
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