Ricomposizione di terreni piccoli: consorzio (Art. 850)
Costituzione di un consorzio per la ricomposizione di terreni contigui inferiori alla minima unità colturale, ex Art. 850 Codice Civile.
Quando più terreni contigui e inferiori alla minima unità colturale appartengono a diversi proprietari, può, su istanza di alcuno degli interessati o per iniziativa dell'autorità amministrativa, essere costituito un consorzio tra gli stessi proprietari, allo scopo di provvedere a una ricomposizione fondiaria idonea alla migliore utilizzazione dei terreni stessi. Per la costituzione del consorzio si applicano le norme stabilite per i consorzi di bonifica.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Questa norma disciplina la nascita di un consorzio tra i proprietari di appezzamenti confinanti che risultano troppo piccoli per una gestione agricola efficiente, ossia al di sotto della minima unità colturale. L'obiettivo è riordinare e accorpare le proprietà per consentirne una migliore utilizzazione economica.
La costituzione del consorzio non richiede il consenso unanime di tutti i confinanti. L'iniziativa può partire da uno qualsiasi dei proprietari interessati oppure essere promossa direttamente dall'autorità amministrativa.
Per la procedura di formazione e la struttura del consorzio si applicano le medesime disposizioni previste dalla legge per i consorzi di bonifica.
Quando si applica
- Proprietari di piccoli terreni agricoli adiacenti che intendono unire la gestione dei fondi per renderli redditizi
- Un agricoltore con un fondo frammentato che richiede la costituzione del consorzio per accorparlo ai terreni vicini
- L'autorità amministrativa che interviene d'ufficio per promuovere il riordino di una zona agricola con eccessiva frammentazione fondiaria
Cosa questo articolo non dice
- I trasferimenti coattivi di proprietà e l'esecuzione del piano di riordinamento, disciplinati dall'articolo 851
- La determinazione dei confini incerti tra terreni privati, regolata dalle azioni a tutela della proprietà
- La partecipazione alle spese per le opere di bonifica, disciplinata dall'articolo 860
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