Art. 885 Codice Civile

Alzare il muro di confine: regole e spese - Art. 885

Chi alza il muro comune paga tutte le spese di cantiere e manutenzione. Il vicino ha diritto a indennizzi se subisce danni o occupazione di suolo.

Testo ufficiale Art. 885 Codice Civile — Italia

Ogni comproprietario può alzare il muro comune, ma sono a suo carico tutte le spese di costruzione e conservazione della parte sopraedificata. Anche questa può dal vicino essere resa comune a norma dell'articolo 874. Se il muro non è atto a sostenere la sopraedificazione, colui che l'esegue è tenuto a ricostruirlo o a rinforzarlo a sue spese. Per il maggiore spessore che sia necessario, il muro deve essere costruito sul suolo proprio, salvo che esigenze tecniche impongano di costruirlo su quello del vicino. In entrambi i casi il muro ricostruito o ingrossato resta di proprietà comune, e il vicino deve essere indennizzato di ogni danno prodotto dall'esecuzione delle opere. Nel secondo caso il vicino ha diritto di conseguire anche il valore della metà del suolo occupato per il maggiore spessore. Qualora il vicino voglia acquistare la comunione della parte sopraelevata del muro, si tiene conto, nel calcolare il valore di questa, anche delle spese occorse per la ricostruzione o per il rafforzamento.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Ciascun comproprietario di un muro divisorio ha il diritto di elevarne l'altezza, sostenendo interamente i costi della costruzione e la futura manutenzione della sola parte sopraelevata.

Se la struttura preesistente non è in grado di reggere il nuovo peso, chi intende alzare il muro deve prima ricostruirlo o rinforzarlo a proprie spese. Se per ragioni tecniche occorre un maggiore spessore del muro e questo deve occupare parte del terreno del vicino, quest'ultimo ha diritto a un indennizzo per i danni e al valore della metà del suolo occupato.

L'intero muro ricostruito o ingrossato resta comune. Il vicino mantiene la facoltà di chiedere la comunione anche della parte sopraelevata; in tal caso, nel calcolo della somma da versare si considerano pure le spese sostenute per la ricostruzione o il rafforzamento.

Quando si applica

  • Un proprietario decide di alzare il muro di confine per realizzare la parete di un nuovo garage.
  • Il muro divisorio esistente è troppo debole e deve essere interamente ricostruito prima di poter essere alzato.
  • La sopraelevazione richiede di allargare lo spessore del muro invadendo una striscia del terreno del vicino.
  • Il vicino vuole diventare comproprietario della parte di muro alzata anni prima dall'altro confinante.

Cosa questo articolo non dice

  • Ripartizione delle spese di riparazione ordinaria del muro comune esistente (disciplinata dall'articolo 882).
  • Regole per inserire travi o catene nel muro divisorio (previste dall'articolo 884).
  • Acquisto della comproprietà di un muro di confine non ancora comune (regolato dagli articoli 874 e 875).

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