Luci nel muro proprio o nel muro comune – Art. 903
L'articolo 903 c.c. regola l'apertura di luci in muri propri o comuni: consenso necessario per muro comune, salvo sopraelevazione non contribuita dal vicino.
Le luci possono essere aperte dal proprietario del muro contiguo al fondo altrui. Se il muro è comune, nessuno dei proprietari può aprire luci senza il consenso dell'altro; ma chi ha sopraelevato il muro comune può aprirle nella maggiore altezza a cui il vicino non abbia voluto contribuire.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Le luci sono aperture che lasciano entrare luce ma non permettono di affacciarsi, a differenza delle vedute. Questa norma stabilisce chi può aprirle in un muro che confina con il fondo del vicino.
Se il muro è di proprietà esclusiva di chi lo costruisce (muro proprio contiguo al fondo altrui), il proprietario può aprire luci liberamente, senza chiedere il consenso del vicino.
Se invece il muro è comune (di proprietà di entrambi i proprietari confinanti), nessuno dei due può aprire luci senza il consenso dell'altro. Fa eccezione il caso in cui uno dei due abbia sopraelevato il muro comune a sue spese e il vicino non abbia voluto contribuire: in quella parte sopraelevata può aprire luci anche senza consenso.
Quando si applica
- Il proprietario di un muro che confina con il giardino del vicino apre una piccola finestra a grata per far entrare luce nel proprio garage.
- Due condòmini hanno un muro divisorio comune. Uno di loro vuole aprire una luce per illuminare il corridoio, ma l'altro non è d'accordo: la luce non può essere aperta.
- Un vicino sopraeleva di un metro il muro comune, pagando interamente i lavori. L'altro vicino si rifiuta di contribuire. Nella parte nuova, il primo vicino apre due luci.
- Un proprietario di un muro aderente al confine apre una luce senza permesso; il vicino contesta, ma la legge non richiede il suo consenso per muri non comuni.
- Due fratelli ereditano un muro comune; uno vuole aprire una luce, l'altro si oppone. La luce non può essere aperta finché non c'è accordo.
Cosa questo articolo non dice
- Non disciplina le finestre con affaccio (vedute), che sono regolate dagli articoli 905-907.
- Non si applica alle aperture nel muro di cinta interno al proprio fondo, che non confina con il fondo altrui.
- Non consente di aprire luci nella parte preesistente del muro comune dopo una sopraelevazione: la deroga vale solo per la maggiore altezza.
- Non riguarda le aperture per il passaggio di aria o luce a fini di servitù, che seguono altre norme.
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