Chiudere le luci del muro di confine Art. 904
Le luci nel muro non impediscono la comunione o la costruzione in aderenza. Chi rende il muro comune può chiuderle solo se vi appoggia un proprio edificio.
La presenza di luci in un muro non impedisce al vicino di acquistare la comunione del muro medesimo né di costruire in aderenza. Chi acquista la comunione del muro non può chiudere le luci se ad esso non appoggia il suo edificio.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Una luce è un'apertura nel muro che consente il passaggio di aria e luce senza permettere l'affaccio sul fondo del vicino. La presenza di una simile apertura non priva il proprietario confinante della possibilità di acquistare la comproprietà del muro o di edificare la propria costruzione in aderenza.
L'acquisto della comproprietà del muro non attribuisce di per sé il diritto di accecare o chiudere le aperture aperte dal vicino. Per poterle murare o coprire, chi acquista la comunione del muro deve appoggiarvi un proprio edificio.
Quando si applica
- Un vicino vuole rendere comune il muro di confine in cui il proprietario ha aperto una luce
- Un proprietario intende edificare una costruzione in aderenza al muro del confinante contenente luci
- Il nuovo comproprietario del muro vuole chiudere le luci del vicino per appoggiarvi la parete della propria casa
- Un confinante acquista la comunione del muro ma pretende di accecare le luci senza appoggiarvi alcuna costruzione
Cosa questo articolo non dice
- Apertura di vedute dirette, laterali o balconi che consentono di affacciarsi sul fondo del vicino
- Distanze legali minime da osservare per l'apertura di finestre con affaccio
- Aperture che non rispettano i requisiti di altezza e sicurezza previsti per le luci
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