Consorzi coattivi per il deflusso acque: Art. 914
L'autorità amministrativa può costituire un consorzio tra proprietari per opere di scolo o raccolta acque. Si applicano il secondo e terzo comma dell'art. 921.
Qualora per esigenze della produzione si debba provvedere a opere di sistemazione degli scoli, di soppressione di ristagni o di raccolta di acque, l'autorità amministrativa, su richiesta della maggioranza degli interessati o anche d'ufficio, può costituire un consorzio tra i proprietari dei fondi che traggono beneficio dalle opere stesse. Si applicano a tale consorzio le disposizioni del secondo e del terzo comma dell'art. 921.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo disciplina la costituzione d'ufficio o su iniziativa di parte di un consorzio tra proprietari di fondi quando occorre sistemare gli scoli, eliminare i ristagni d'acqua o raccogliere le acque per soddisfare esigenze della produzione.
La creazione del consorzio può essere richiesta dalla maggioranza degli interessati oppure disposta direttamente dall'autorità amministrativa. Il consorzio comprende obbligatoriamente i proprietari dei terreni che ricavano un beneficio concreto dalle opere da realizzare.
Per la regolamentazione e il funzionamento di questa tipologia di consorzio, la norma rinvia espressamente a quanto stabilito dal secondo e dal terzo comma dell'art. 921.
Quando si applica
- Terreni agricoli vicini soggetti a ristagni d'acqua per i quali la maggioranza dei proprietari chiede un intervento consortile di bonifica
- Fondi agricoli od industriali raggruppati d'autorità per la costruzione di canali comuni di raccolta e deflusso delle acque
- Proprietari di fondi che traggono un vantaggio diretto da opere di sistemazione degli scoli promosse dall'autorità amministrativa
Cosa questo articolo non dice
- Naturale deflusso delle acque tra fondo superiore e inferiore in assenza di interventi amministrativi, regolato dall'art. 913
- Consorzi costituiti liberamente per accordo volontario tra proprietari privati, disciplinati dall'art. 918
- Riparazione ordinaria o straordinaria di sponde e argini sui singoli fondi, contemplata dagli articoli 915 e 917
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
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