Art. 940 Codice Civile

Proprietà di cosa nuova da materiale altrui - Art. 940

Chi crea un oggetto nuovo con materiale altrui ne diventa proprietario pagando la materia, tranne se questa supera di molto il valore della mano d'opera.

Testo ufficiale Art. 940 Codice Civile — Italia

Se taluno ha adoperato una materia che non gli apparteneva per formare una nuova cosa, possa o non possa la materia riprendere la sua prima forma, ne acquista la proprietà pagando al proprietario il prezzo della materia, salvo che il valore della materia sorpassi notevolmente quello della mano d'opera. In quest'ultimo caso la cosa spetta al proprietario della materia, il quale deve pagare il prezzo della mano d'opera.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Quando qualcuno utilizza materiale altrui per formare una cosa nuova, la legge attribuisce la proprietà del bene finale tenendo conto del rapporto tra il valore della materia e quello del lavoro.

Di regola, chi realizza il nuovo oggetto ne acquista la proprietà. Chi lavora il bene deve tuttavia pagare al proprietario della materia prima il prezzo del materiale utilizzato, a prescindere dal fatto che la materia possa tornare o meno alla sua forma originale.

La proprietà spetta invece al proprietario della materia prima se il valore di quest'ultima supera in modo notevole quello della mano d'opera. In questo caso, chi possedeva la materia acquista la nuova cosa ma deve pagare il prezzo del lavoro svolto.

Quando si applica

  • Un sarto confeziona un abito su misura utilizzando un tessuto che appartiene a un altro cliente.
  • Un falegname costruisce un mobile lavorando legname appartenente al vicino di casa.
  • Un artigiano incastona una pietra preziosa di enorme valore realizzando una semplice montatura grezza.
  • Un artista scolpisce una statua utilizzando un blocco di marmo di proprietà altrui.

Cosa questo articolo non dice

  • L'unione o la mescolanza di materiali appartenenti a soggetti diversi senza la creazione di un oggetto nuovo.
  • Le opere e le costruzioni eseguite sopra o sotto il suolo altrui.
  • Il ritrovamento di cose smarrite o di un tesoro.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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