Art. 941 Codice Civile

Alluvione: incrementi impercettibili del fiume - Art. 941

Art. 941 c.c.: le unioni di terra e gli incrementi impercettibili lungo i fiumi appartengono al proprietario del fondo, salvo leggi speciali.

Testo ufficiale Art. 941 Codice Civile — Italia

Le unioni di terra e gli incrementi, che si formano successivamente e impercettibilmente nei fondi posti lungo le rive dei fiumi o torrenti, appartengono al proprietario del fondo, salvo quanto è disposto dalle leggi speciali.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 941 del Codice Civile disciplina l'alluvione, cioè l'accumulo graduale e impercettibile di terra o sedimenti lungo le rive di fiumi e torrenti. Il proprietario del fondo acquista automaticamente la proprietà di questi incrementi, senza bisogno di alcun atto o dichiarazione. La norma si applica solo quando la formazione è così lenta da non essere percepibile momento per momento. Restano salve eventuali leggi speciali che possono regolare diversamente la materia.

Quando si applica

  • Un agricoltore vede il suo terreno estendersi gradualmente verso il fiume a causa dei depositi di limo portati dalle piene annuali.
  • Il proprietario di un fondo rivierasco scopre che, dopo anni, una piccola striscia di terra si è formata impercettibilmente tra la sua proprietà e l'acqua.
  • Un viticoltore nota che, nel corso di decenni, il letto del torrente si è spostato lentamente, lasciando nuovo terreno attaccato alla sua vigna.
  • Un giardiniere osserva che la riva del fiume si è progressivamente allargata verso il corso d'acqua, senza che ci siano stati eventi improvvisi.

Cosa questo articolo non dice

  • Terreni abbandonati dalle acque correnti (art. 942): qui le acque si ritirano, lasciando scoperto un alveo, non c'è accumulo impercettibile.
  • Avulsione (art. 944): distacco violento e trasporto di una porzione di terra da un fondo all'altro, cambiamento improvviso e visibile.
  • Isole e unioni di terra che si formano nel mezzo del fiume (art. 945): non sono attaccate alla riva e seguono regole diverse.
  • Mutamenti del letto del fiume derivanti da regolamento artificiale del corso (art. 947): non sono fenomeni naturali impercettibili.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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