Isole e unioni di terra nei fiumi: demanio - Art. 945
Le isole e unioni di terra che si formano nel letto dei fiumi o torrenti sono proprietà pubblica. I commi successivi sono abrogati dalla L. 37/1994.
Le isole e unioni di terra che si formano nel letto dei fiumi o torrenti appartengono al demanio pubblico. COMMA ABROGATO DALLA L. 5 GENNAIO 1994, N. 37 . COMMA ABROGATO DALLA L. 5 GENNAIO 1994, N. 37 .
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo stabilisce che le isole e le unioni di terra (accumuli di materiale) che si formano naturalmente nel letto dei fiumi o torrenti appartengono al demanio pubblico, cioè allo Stato o agli enti pubblici. Non possono diventare proprietà privata, neppure se confinano con fondi privati.
I due commi originari dell'articolo sono stati abrogati dalla legge 5 gennaio 1994, n. 37. Di conseguenza, oggi la norma si limita alla prima frase: la titolarità pubblica di queste formazioni.
Quando si applica
- Un'isola emerge nel Tevere dopo una piena: è di proprietà pubblica.
- Detriti si accumulano nel letto di un torrente formando una striscia di terra: appartiene al demanio.
- Un proprietario di un fondo rivendica un'isoletta formatasi nel fiume adiacente: la legge gliela nega.
- Due terreni privati lungo un fiume vengono collegati da un'unione di terra nel letto: la nuova terra è pubblica.
- Una società intende costruire su un'isola fluviale: deve ottenere una concessione demaniale.
Cosa questo articolo non dice
- Non disciplina l'usucapione di isole fluviali (materia regolata da norme generali sulla proprietà).
- Non riguarda i terreni abbandonati dalle acque correnti (articolo 942).
- Non si applica a isole formatesi in laghi o stagni (articolo 943).
- Non fornisce rimedi per la rivendicazione di queste terre (articolo 948).
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