Art. 942 Codice Civile

Terreni abbandonati dalle acque: demanio - Art. 942

Art. 942: terreni abbandonati da acque correnti che si ritirano insensibilmente vanno al demanio. Vale anche per mare, laghi, lagune, stagni pubblici.

Testo ufficiale Art. 942 Codice Civile — Italia

I terreni abbandonati dalle acque correnti, che insensibilmente si ritirano da una delle rive portandosi sull'altra, appartengono al demanio pubblico, senza che il confinante della riva opposta possa reclamare il terreno perduto. Ai sensi del primo comma, si intendono per acque correnti i fiumi, i torrenti e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia. Quanto stabilito al primo comma vale anche per i terreni abbandonati dal mare, dai laghi, dalle lagune e dagli stagni appartenenti al demanio pubblico .

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 942 stabilisce che i terreni lasciati scoperti dalle acque correnti (fiumi, torrenti e altre acque pubbliche) quando queste si ritirano gradualmente e impercettibilmente da una riva verso l'altra diventano proprietà del demanio pubblico. Il proprietario della riva opposta non può reclamare il terreno perduto.

La stessa regola vale per i terreni abbandonati dal mare, dai laghi, dalle lagune e dagli stagni che appartengono al demanio pubblico. Il principio si applica solo quando il ritiro è insensibile, cioè non improvviso o violento.

Quando si applica

  • Un fiume che lentamente cambia corso e lascia scoperto un tratto di terra sulla riva opposta: quel terreno diventa demanio.
  • Il mare che si ritira progressivamente, lasciando una spiaggia asciutta: la nuova area sabbiosa appartiene al demanio.
  • Un lago che si restringe naturalmente, scoprendo terreno attorno alle rive: il terreno esposto va al demanio.
  • Una laguna che si insabbia gradualmente, creando terra emersa: la nuova terra è demaniale.
  • Un torrente che abbandona il suo letto per un nuovo percorso, lasciando il vecchio alveo scoperto: l'alveo abbandonato diventa demanio.

Cosa questo articolo non dice

  • Non si applica a terreni abbandonati da acque private (canali artificiali, laghetti privati) – queste sono regolate da altre norme.
  • Non si applica a terreni temporaneamente sommersi da piene o alluvioni – il caso è coperto dall'art. 941 (Alluvione).
  • Non si applica a terreni che emergono a seguito di opere umane di regolamentazione del corso d'acqua – disciplinato dall'art. 947.
  • Non si applica a isole o unioni di terra che si formano nei fiumi – regolate dall'art. 945.

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