Alveo abbandonato di fiume o torrente: Art. 946
L'articolo 946 del Codice Civile stabilisce che il terreno abbandonato da un fiume o torrente che forma un nuovo letto rimane demanio pubblico.
Se un fiume o un torrente si forma un nuovo letto, abbandonando l'antico, il terreno abbandonato rimane assoggettato al regime proprio del demanio pubblico .
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Se un fiume o un torrente cambia corso, abbandonando il vecchio letto (alveo), il terreno che resta scoperto non diventa di proprietà privata. Rimane invece nel demanio pubblico, cioè appartiene allo Stato o agli enti pubblici territoriali.
Questo significa che il vecchio alveo non può essere occupato o rivendicato dai proprietari dei fondi vicini né da altri privati. La regola si applica automaticamente, senza bisogno di un provvedimento amministrativo.
Il termine "alveo" indica il letto del corso d'acqua, mentre "demanio pubblico" è l'insieme dei beni che appartengono alla collettività e sono inalienabili.
Quando si applica
- Un fiume cambia letto dopo una piena e lascia un canale asciutto: quel canale è demanio pubblico.
- Un torrente di montagna si sposta di qualche metro, abbandonando il vecchio corso: la striscia di terreno abbandonata resta pubblica.
- Un agricoltore recinta il vecchio letto del fiume pensando di averne acquistato la proprietà per accessione: in realtà il terreno è demaniale.
- Un comune vuole realizzare una pista ciclabile sul vecchio alveo: può farlo perché il terreno è già pubblico.
- Un privato acquista un terreno confinante con un fiume e successivamente il fiume abbandona il letto: il nuovo terreno asciutto non è compreso nell'acquisto.
Cosa questo articolo non dice
- Non stabilisce che il vecchio alveo diventi proprietà dei confinanti (come invece accade per l'alluvione, art. 941, o per l'avulsione, art. 944).
- Non disciplina il caso in cui il fiume ritorni nel vecchio letto: la situazione è regolata dall'art. 947.
- Non prevede indennizzi o compensazioni per i proprietari che perdono l'accesso al corso d'acqua.
- Non riguarda i terreni abbandonati dalle acque stagnanti (laghi e stagni), che sono oggetto dell'art. 943.
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