Durata perpetua o temporanea dell'enfiteusi Art. 958
L'enfiteusi può essere perpetua oppure a tempo. Se è temporanea, la durata del contratto non può mai essere inferiore a venti anni.
L'enfiteusi può essere perpetua o a tempo. L'enfiteusi temporanea non può essere costituita per una durata inferiore ai venti anni.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'enfiteusi è un diritto reale su un immobile altrui che concede a chi lo detiene (l'enfiteuta) diritti d'uso ampi, a fronte dell'obbligo di migliorare il terreno e di versare un canone periodico al concedente. La legge stabilisce che la durata di questo diritto può essere senza termine (perpetua) oppure delimitata nel tempo.
Nel caso in cui le parti optino per un'enfiteusi temporanea, la norma stabilisce un limite minimo inderogabile: la durata non può mai essere inferiore ai venti anni. Questa soglia minima garantisce all'enfiteuta un periodo di tempo sufficiente per ammortizzare gli investimenti e i miglioramenti apportati al fondo.
Quando si applica
- Stipula di un contratto d'enfiteusi a termine su un terreno agricolo.
- Contestazione sulla validità di una clausola contrattuale che fissa una durata dell'enfiteusi breve.
- Verifica della natura perpetua o temporanea di un diritto d'enfiteusi iscritto nei registri immobiliari.
Cosa questo articolo non dice
- La durata del diritto di superficie a tempo determinato, prevista dall'articolo 953.
- I diritti spettanti all'enfiteuta sul fondo e sui suoi frutti, regolati dall'articolo 959.
- Gli obblighi di miglioramento del fondo e di pagamento del canone, disciplinati dagli articoli 960 e 961.
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