Art. 959 Codice Civile

Art. 959 - Diritti enfiteuta su frutti, tesoro, sottosuolo

L'enfiteuta ha gli stessi diritti del proprietario sui frutti, tesoro e sottosuolo (secondo leggi speciali). Il diritto si estende alle accessioni.

Testo ufficiale Art. 959 Codice Civile — Italia

L'enfiteuta ha gli stessi diritti che avrebbe il proprietario sui frutti del fondo, sul tesoro e relativamente alle utilizzazioni del sottosuolo in conformità delle disposizioni delle leggi speciali. Il diritto dell'enfiteuta si estende alle accessioni.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'enfiteuta, pur non essendo il proprietario del fondo, ha sugli stessi diritti equivalenti a quelli del proprietario per quanto riguarda i frutti (raccolti, prodotti) e il tesoro eventualmente rinvenuto. Il diritto si estende alle utilizzazioni del sottosuolo, ma nel rispetto delle leggi speciali (ad esempio in materia mineraria).

La norma specifica inoltre che il diritto dell'enfiteuta si estende alle accessioni, cioè a tutto ciò che si aggiunge al fondo naturalmente o artificialmente (costruzioni, piantagioni).

Questo articolo definisce i diritti dell'enfiteuta, mentre gli obblighi (come il pagamento del canone e il miglioramento del fondo) sono regolati dagli articoli successivi, in particolare dall'art. 960.

Quando si applica

  • Un agricoltore che ha in enfiteusi un terreno coltiva e vende il raccolto senza chiedere autorizzazione al concedente.
  • Durante lo scavo per una cantina, l'enfiteuta trova un vaso di monete d'oro antiche: l'art. 959 stabilisce che ha gli stessi diritti del proprietario sul tesoro.
  • L'enfiteuta concede a una società petrolifera il permesso di fare prospezioni nel sottosuolo, secondo le leggi speciali sull'estrazione.
  • Un'enfiteuta costruisce una casa sul fondo: l'edificio, come accessione, entra a far parte del suo diritto.
  • L'enfiteuta raccoglie i frutti caduti dagli alberi del fondo e li vende al mercato.

Cosa questo articolo non dice

  • Gli obblighi dell'enfiteuta (pagamento del canone, migliorie) non sono qui disciplinati; si veda l'art. 960.
  • La durata dell'enfiteusi non è regolata da questo articolo ma dall'art. 958.
  • La subenfiteusi (concessione del diritto a terzi) non è coperta dall'art. 959 ma dall'art. 968.
  • Il diritto del concedente di riacquistare il fondo (affrancazione) è trattato in altre disposizioni.

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