Art. 998 Codice Civile

Restituzione di scorte vive e morte – Art. 998

Le scorte vive e morte vanno restituite in eguale quantità e qualità. L'eccedenza o deficienza è regolata in danaro al valore al termine dell'usufrutto.

Testo ufficiale Art. 998 Codice Civile — Italia

Le scorte vive e morte di un fondo devono essere restituite in eguale quantità e qualità. L'eccedenza o la deficienza di esse deve essere regolata in danaro, secondo il loro valore al termine dell'usufrutto.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 998 del Codice Civile disciplina la sorte delle scorte vive e morte di un fondo al termine dell'usufrutto. Per scorte vive si intendono gli animali da allevamento; per scorte morte i foraggi, i fertilizzanti, gli attrezzi e simili. L'usufruttuario deve restituire al nudo proprietario scorte della stessa quantità e qualità di quelle ricevute. Se alla fine dell'usufrutto le scorte sono in numero maggiore o minore, o di qualità diversa, la differenza viene saldata in denaro, in base al valore che le scorte hanno in quel momento. La norma non riguarda i frutti che le scorte hanno prodotto durante l'usufrutto (come lana o latte), ma solo la consistenza al momento della restituzione.

Quando si applica

  • L'usufruttuario ha ricevuto un certo numero di vacche e ne restituisce un numero maggiore; il nudo proprietario ha diritto al pagamento dell'eccedenza.
  • L'usufruttuario ha consumato tutto il fieno e non lo reintegra; deve compensare in denaro la deficienza.
  • Alla fine dell'usufrutto le pecore sono perite in parte a causa di una malattia; il valore degli animali mancanti viene liquidato in denaro.
  • L'usufruttuario ha sostituito i cavalli con muli, alterando la qualità; la differenza di valore viene regolata in denaro.
  • Le scorte morte, come gli attrezzi agricoli, sono state danneggiate e non riparate; la diminuzione di valore viene conguagliata.

Cosa questo articolo non dice

  • Non si applica alla restituzione di beni immobili o di cose consumabili (disciplinate dall'art. 995).
  • Non regola il caso in cui l'usufruttuario abbia alienato le scorte; tale vendita è regolata da altre norme sull'usufrutto.
  • Non riguarda il perimento accidentale delle mandre o dei greggi, che può essere coperto dall'art. 994.
  • Non stabilisce come valutare le scorte se il nudo proprietario contesta la qualità; la norma fissa il momento della valutazione ma non i criteri di stima.

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