Spese per le liti tra proprietà e usufrutto - Art. 1013
L'art. 1013 c.c. divide tra proprietario e usufruttuario le spese delle liti che toccano entrambi, in proporzione al rispettivo interesse.
Le spese delle liti che riguardano tanto la proprietà quanto l'usufrutto sono sopportate dal proprietario e dall'usufruttuario in proporzione del rispettivo interesse.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Questa norma stabilisce come si dividono le spese di una causa quando la lite riguarda insieme il diritto di proprietà e il diritto di usufrutto sulla stessa cosa. La regola vale se entrambi i diritti sono coinvolti, non per le liti che toccano solo uno dei due.
L'usufruttuario ha il diritto di usare e godere del bene, mentre il proprietario ne conserva la titolarità. In questi casi, ciascuno sostiene le spese in proporzione all'interesse che ha nella controversia: chi ha un interesse maggiore ne sopporta una parte maggiore.
Quando si applica
- Un terzo sostiene di avere una servitù di passaggio sul fondo e cita in giudizio sia il proprietario sia l'usufruttuario.
- Il proprietario e l'usufruttuario agiscono insieme contro il vicino per la rimozione di un'opera che danneggia il fondo.
- Un terzo contesta la proprietà dell'immobile occupato dall'usufruttuario, così la lite coinvolge entrambi i diritti.
- Una causa sul confine riguarda il terreno nella sua interezza, e vengono chiamati in giudizio sia il proprietario sia l'usufruttuario.
Cosa questo articolo non dice
- Le spese ordinarie di manutenzione e di gestione della cosa, che sono disciplinate dall'art. 1004.
- Le riparazioni straordinarie, che ricadono sul proprietario ai sensi dell'art. 1005.
- Le imposte e gli altri pesi sul bene, regolati dagli artt. 1008 e 1009.
- Le spese di una lite che riguarda soltanto la proprietà o soltanto l'usufrutto, perché manca il concorso di entrambi gli interessi.
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