Art. 1034 Codice Civile

Nuovi acquedotti e uso di canali esistenti Art. 1034

Chi passa acqua deve costruire un nuovo acquedotto. Il proprietario del fondo puo offrire il canale esistente dietro indennita, tranne con la PA.

Testo ufficiale Art. 1034 Codice Civile — Italia

Chi ha diritto di condurre acque per il fondo altrui deve costruire il necessario acquedotto, ma non può far defluire le acque negli acquedotti già esistenti e destinati al corso di altre acque. Il proprietario del fondo soggetto alla servitù può tuttavia impedire la costruzione, consentendo il passaggio nei propri acquedotti già esistenti, qualora ciò non rechi notevole pregiudizio alla condotta che si domanda. In tal caso al proprietario dell'acquedotto è dovuta un'indennità da determinarsi avuto riguardo all'acqua che s'introduce, al valore dell'acquedotto, alle opere che si rendono necessarie per il nuovo passaggio e alle maggiori spese di manutenzione. La facoltà indicata dal comma precedente non è consentita al proprietario del fondo servente nei confronti della pubblica amministrazione.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Chi possiede una servitù di acquedotto ed è autorizzato a far passare acqua sul terreno altrui deve, come regola generale, realizzare una propria condotta a sue spese. Non può immettere direttamente il proprio flusso d'acqua nei canali o nei tubi già presenti sul terreno destinati ad altre acque.

Il proprietario del terreno attraversato ha tuttavia la facoltà di vietare lo scavo di una nuova condotta, imponendo al vicino di far passare l'acqua negli acquedotti già esistenti. Questo è possibile solo se l'inserimento della nuova acqua non causa un grave danno al funzionamento della condotta esistente. Se il proprietario esercita questa scelta, gli spetta un'indennità commisurata alla quantità d'acqua introdotta, al valore del canale, ai lavori d'adeguamento necessari e alle maggiori spese di manutenzione.

Questa facoltà del proprietario del terreno non si applica quando la condotta da realizzare riguarda la pubblica amministrazione, la quale non può essere obbligata a utilizzare impianti preesistenti.

Quando si applica

  • Un agricoltore vuole scavare un nuovo canale sul terreno del vicino, ma il vicino preferisce fargli usare la propria condotta d'irrigazione già presente.
  • Un proprietario chiede il pagamento di un indennizzo e dei costi di adeguamento perché la nuova acqua immessa nel suo canale richiede lavori di ingrandimento e pulizia.
  • Un proprietario terriero cerca di bloccare lo scavo di un'opera idrica pubblica chiedendo che l'ente pubblico sfrutti i fossi privati già scavati.

Cosa questo articolo non dice

  • L'obbligo generale di concedere il passaggio delle acque sul proprio fondo, regolato dall'Art. 1033.
  • Il calcolo dell'indennità base dovuta per l'imposizione generica della servitù di acquedotto, disciplinato dall'Art. 1038.
  • L'immissione o lo scarico di acque usate, fognature o fossi di scolo, previsti dall'Art. 1045.

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